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mercoledì 10 agosto 2022

§ 363 100822 Legislazione borbonica. Comento della legge del 12 dicembre 1816.

   Molte leggende circolano, ad arte, sulla legislazione borbonica. Basterebbe leggere, documentarsi, avere voglia non tanto di smentire, ma almeno di verificare certe fole, o vere panzane, come quella che propala l'esistenza di una regola della marina militare borbonica, famosissima, nota come 'facite ammuina', cioè fate confusione, da realizzare affollandosi scambievolmente a poppa e a prua... Un falso storico, forse una goliardata, e come tale anche accettabile, simpatica, ma insistendo sulla sua veridicità diventa una sciocchezza per palati grezzi... ma parliamo d'altro. 

   Pubblico qui una mia rielaborazione grafica di una parte del 'Manuale amministrativo ossia Comento della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile' del Professore Pasquale Liberatore, pubblicato in Napoli, Tipografia Palma, nel 1842.

   La legge mi sempre in linea coi dettami del suo tempo e scritta anche con una certa precisione, che risponde, con buona sintassi, alle tante esigenze e situazioni che una legge così complessa doveva gestire. Credo, spulciando testi coevi, che le leggi napoletane, almeno sulla carta - altro conto è la loro attuazione - non abbiano molto da invidiare a quelle di altre realtà nazionali ritenute più evolute o democratiche. Parlando da profano, mi sembra di cogliere una certa fatica quasi pensierosa, preoccupata della buona applicabilità delle norme contenute nella legge, preoccupazione che nasce dalla considerazione dello stato della popolazione, il cui dilagante analfabetismo induceva il legislatore ad arrivare a prescrivere i comportamenti da tenersi in caso di inabilità alla scrittura da parte, ad esempio, dei decurioni (oggi potremmo definirli consiglieri o assessori comunali) o delle guardie 'municipali' (più o meno l'odierna polizia locale). Insomma, i problemi non mancavano di sicuro in quel 1816 in cui dopo il recente congresso di Vienna e la fine del 'decennio francese' (1806-1815), i Borboni erano stati da poco rimessi sul trono di Napoli, mentre i 'baroni', scampata la paura della eversione delle feudalità (legge 2 agosto 1806) ritornavano, o meglio continuavano, a spadroneggiare nel regno. 

  Del professore Pasquale Liberatore, abruzzese, possiamo dire che è stato un maestro della giurisprudenza, un luminare, genitore, peraltro, di quel Raffaele, che molti (spero) conosceranno, in quanto direttore del vocabolario della lingua italiana cosiddetto di Tramater. 

    Nota: nella rielaborazione, le parti in rosso sono le aggiunte del professor Liberatore. Le note seguono la nuova numerazione (tra parentesi quadre), mentre la numerazione originale è riportata tra parentesi tonde.

     Forse agosto non è il mese più indicato per queste letture... figurarsi per renderle fruibili.

Catavuru.

Immagine da Roberto Breschi, Napoli Due Sicilie, che si ringrazia, sempre fidando di fare cosa non sgradita.

MANUALE AMMINISTRATIVO

COMENTO alla legge 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile

del Professore Pasquale Liberatore

Napoli, dalla Tipografia di G. Palma, 1842.

Il diritto amministrativo non ha più misteri presso di noi, esso non ha che difficoltà. Non si tratta più di marciare alla scoverta d'una incognita ragione, sibbene di render fertile il suolo di cui ci siamo impossessati, e trarne ricchi prodotti.

Questo diritto non è stato sempre esso accessibile agli sforzi de' scienziati. Allorchè i creatori di questa scienza così nuova ancora tra noi si azzardarono nel suo ignorato o abbandonato demanio, essi incontrarono altri maggiori ostacoli. Prima di seminare e di raccogliere, dovettero essi trovare la situazione, la base stessa di questo diritto, penetrando nel caos delle leggi di origine tanto diverse che ha partorito come quasi per urti e scosse la giurisdizione e la competenza amministrativa. Presentemente grazie ai loro sforzi, la strada è stata aperta, il tempo e lo studio l'hanno allargata, e la pubblica amministrazione si è elevata allo stato di scienza, la quale malgrado i grandi problemi ha intanto principii, teorie, applicazioni giornaliere, e tutte depurate colla pruova della discussione.

Vero è però che nell'occupazione militare si vidde una compressione dell'ordine giudiziario ed una usurpazione dell'autorità amministrativa da render necessario un gran numero di pareri del consiglio di stato, ma dopo la legge dell'amministrazione civile l'importanza di queste quistioni minorò; le opinioni si maturarono, la legislazione perfezionossi.

L'esposizione di questa legge ed un breve comento su di essa, ecco l'oggetto di questo Manuale che riguarda l'interesse pubblico cemento che unisce gl'individui, e che venne ben definito dal Bonnin consistere nell'unione de' bisogni e de' rapporti continui e perenni degli uomini de' quali le leggi sono l'espressione, e l'azione esecutiva del governo n'è la regola.

 ferdinando i. per la grazia di dio re del regno delle due dicilie, di gerusalemme ec., infante di spagna, duca di parma, piacenza, castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Un'amministrazione civile, prima base di tutte le amministrazioni dello Stato, e della prosperità nazionale, ha interessato il nostro real animo, disposto costantemente a promuovere ogni instituzione tendente a consolidare la felicità de' nostri amatissimi sudditi. Volendo Noi ristabilire i principi di ordine e di economia che debbono regolarla, fissare i suoi rapporti colle altre amministrazioni pubbliche, e garentire i suoi mezzi che debbono essere interamante consecrati ad aumentare la floridezza dello Stato; ci siamo determinati a promulgare tutte le differenti disposizioni relative all' amministrazione suddetta, che l' esperienza, i progressi attuali della società, ed il ben essere de' popoli che la Provvidenza ci ha confidati, han reso non solo utili, ma necessarj.

Quindi sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro dell'interno, inteso il Consiglio de' nostri ministri di Stato, abbiamo colla presente legge sanzionato, e sanzioniamo quanto segue.

Nell'occupazione militare vi fu una legge organica sull'amministrazione civile dell'8 agosto 1806, ma essa riguardava solo le provincie, e mancava di molte necessarie disposizioni.

TITOLO PRELIMINARE.

Divisione dell' amministrazione civile e sua dipendenza.

ART. 1. L'amministrazione civile de' nostri reali domini al di qua del Faro (1)[1] è divisa in provinciale, distrettuale e comunale. Essa siegue la circoscrizione stabilita nella nostra legge del 1 maggio 1816.

2. L'amministrazione civile è nella immediata Ed esclusiva dipendenza del ministro dell'interno.

Colla legge del 1 maggio i domini di qua del Faro furon divisi in quindici provincie, ciascuna delle quali colle sue amministrazioni separate risedenti nelle capitali. Ogni provincia divisa in distretti, ogni distretto in circondari , ogni circondario in comuni. Le intendenze e sottintendenze sono di tre classi. I comuni sono per norma della loro amministrazione similmente divisi in tre classi (1)[2].

 

PARTE PRIMA.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

TITOLO I.

Amministrazione provinciale; sua composizione; ed attribuzioni de' funzionari che la compongono.

3. È stabilita per l'amministrazione di ciascuna provincia una intendenza, la quale ha un Intendente, un segretario generale, un consiglio d'Intendenza, ed una segreteria corrispondente.

Vi è in oltre in ogni provincia un consiglio provinciale.

CAPO I. Intendente.

4. L'Intendente è la prima autorità della provincia. Esso è incaricato dell'amministrazione de' comuni de' quali è l'immediato tutore, di quella de' pubblici stabilimenti, ed in generale di tutta l'amministrazione interna; dell'amministrazione finanziera; della reclutazione del nostro esercito, e di ogni altro servizio militare che non è confidato a particolari autorità ed amministrazioni militari; dell'alta polizia, esclusa la sola provincia di Napoli, finchè in essa vi sarà una prefettura di polizia. In ogni altra provincia le attribuzioni di prefetto sono fuse in quelle d'Intendente: e quando per circostanze straordinarie occorresse di nominarsi un agente di polizia, esso sarà sempre sotto gli ordini dell' Intendente.

5. L'Intendente è sotto gli ordini e la corrispondenza immediata del Ministro dell'interno, per tutto ciò che ha rapporto all'amministrazione interna; del Ministero delle finanze, per tutto ciò che concerne le rendite pubbliche, e la vigilanza che esso esercita sugli agenti delle medesime; del Ministero di guerra, per tutto ciò che interessa la reclutazione ed ogni altro servizio militare; del Ministero della marina, per tutto ciò che ha rapporto al servizio della stessa; del Ministero della polizia generale, in tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

L'Intendente corrisponderà in oltre con ogni altro nostro ministero o segreteria di Stato, e ne dipenderà in tutto ciò che essi gli commetteranno ne' rispettivi ripartimenti.

6. L'Intendente invigila alla pubblicazione delle nostre leggi e decreti, e dà le analoghe instruzioni per accelerarne ed assicurarne esecuzione. Fa lo stesso pe' regolamenti ed ordini ministeriali. Gli atti che si pubblicano dall' intendente per tali oggetti, avranno il nome d'instruzioni, o di ordinanze, secondo i casi.

Quando però si trattasse di richiamare in osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in dissuetudine, l'Intendente richiederà la superiore autorizzazione per mezzo del Ministero competente.

7. L'Intendente pubblicherà per le stampe, e comunicherà a' funzionari suoi subordinati un giornale periodico, che riunisca tutti gli atti e le operazioni del governo e dell'amministrazione pubblica.

8. L'Intendente riceve le domande e le doglianze dei comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' particolari nelle materie di sua competenza, e vi provvede a norma delle leggi, decreti e regolamenti in vigore. Ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto, il riferirà col suo parere al Ministro competente.

9. Qualora il dubbio che, a' termini dell'articolo precedente, debbe esser presentato dall'Intendente alla decisione di uno de' nostri Ministri, interessi il Ministero dell'interno, dovrà il medesimo essere risoluto di accordo da' due Ministri, da quello cioè cui si è fatto il rapporto, e dal Ministro dell'interno.

A tal effetto l'Intendente rimetterà un duplicato del suo rapporto al nostro Ministro dell' interno.

Nel caso in cui i Ministri fossero discordi fra loro per la risoluzione del dubbio, sarà lo stesso presentato alla nostra superiore decisione.

Se il dubbio proposto non può essere risoluto che dalla nostra autorità sovrana, ciascuno de' Ministri ci presenterà un rapporto motivato sull' oggetto di cui sarà quistione, e ci farà conoscere la sua particolare opinione.

10. I comuni, gli stabilimenti pubblici ed i particolari, i quali si credessero lesi, ciascuno per ciò che tocca il proprio interesse, da' provvedimenti presi dall'Intendente a' termini dell'art. 8, e non ne avessero potuto ottenere la riforma, avranno il dritto di reclamare a quello tra i nostri Ministri, cui l'affare appartiene, per le convenienti disposizioni di giustizia.

Il termine a reclamare è fissato ad un mese, il quale comincerà a decorrere venti giorni dopo quello in cui avranno presentate le loro doglianze all'Intendente della provincia, e questi non avrà dato alcuna disposizione sulle medesime.

Nelle materie generali, o di ordine pubblico, gli atti dell'Intendente potranno essere modificati o rivocati, qualunque sia l'elasso del tempo scorso dal giorno in cui avranno avuto luogo.

Il richiamo prodotto presso i nostri ministri non sospende l'esecuzione del provvedimento dato dall'Intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Noi o da' nostri Ministri, secondo le diverse circostanze e la di versa specie di richiami.

11. La gendarmeria, la legione provinciale e la pubblica forza interna, sotto qualunque denominazione, è nella dipendenza ed a disposizione dell'Intendente per lo servizio dell' amministrazione che gli è confidata; restando però l'una e le altre per la disciplina militare, sotto il comando dei rispettivi loro superiori.

12. L'Intendente può richiedere in iscritto al comandante della provincia la forza militare delle truppe del nostro esercito, che si trovano, sotto i di costui ordini nella provincia medesima, semprechè il servizio pubblico lo esiga. Il comandante non può in verun caso negargliela.

13. L'Intendente visiterà nel corso di ogni biennio tutti i comuni ed i pubblici stabilimenti della sua provincia, ne riconoscerà la situazione fisica e morale, e ci proporrà per mezzo del Ministro dell'interno il modo di migliorarla. Esso risolverà sopra luogo le controversie che abbisognano della sua oculare ispezione; ed osservando da vicino le risorse ed i bisogni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, vi provvederà colle sue facoltà ordinarie, o provocherà, ove occorra, le superiori determinazioni.

Egli preverrà tutti i nostri ministri del giorno in cui darà principio al suo giro per la provincia.

14. L'Intendente essendo la prima autorità provinciale, ha la presidenza di ogni commessione o consiglio fisso o temporaneo che sia stabilito nella provincia, per qualsivoglia ramo di amministrazione, qualunque sia la dignità o il grado degl'individui che lo compongono.

15. L' Intendente dovrà ancora, ne' casi e nel modo determinato dalla legge, elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie ed amministrative.

16. Egli è in oltre incaricato di rivelare alle autorità competenti i delitti e misfatti, e gli autori de' medesimi, che pervengono a sua conoscenza; come pure di sopravvegliare e riferire a' Ministri tutte le dilapidazioni , malversazioni ed abusi di qualunque natura, commessi nella provincia.

17. L'Intendente ci farà conoscere per mezzo del nostro Ministro dell'interno i nomi di quelli tra i nostri sudditi che avran meritato la nostra sovrana benevolenza per travagli e per azioni utili alla società.

18. È vietato espressamente agl'intendenti di stabilire alcuna imposizione per qualunque motivo, ripartirne alcuna al di là delle somme e del tempo fissato dalla legge , o di fare alcun imprestito, senza esservi autorizzati: potranno bensì farsi autorizzare da Noi o da' nostri ministri, secondo i diversi casi, allo stabilimento de' mezzi propri a procurare i fondi necessari pe' bisogni impreveduti ed urgenti.

L'Intendente come capo dell'amministrazione civile nel pubblicare le leggi, i decreti, i regolamenti e gli ordini ministeriali che gli pervengono , ne accelera ed assicura la esecuzione , ne rimuove gli ostacoli colle sue ordinanze, ne rischiara i dubbi colle sue istruzioni in un giornale d'Intendenza. - Vigila le amministrazioni finanziere. - È incaricato della reclutazione per l'esercito. - Eleva i conflitti nelle controversie tra l'autorità amministrativa coll'autorità giudiziarie (1)[3]. Raccoglie le liste de' venditori privilegiati de' generi di privativa, e l'invia all'amministrazione generale de' dazi indiretti colle sue osservazioni (2)[4]. – Aggiungi che qual immediato tutore de' comuni, e de' pubblici stabilimenti, agisce con questa autorità decretando i loro stati discussi(3)[5] autorizzando i lavori, regolando i conti, omologandone le deliberazioni (1)[6] ed assicura l'inviolabile osservanza delle leggi forestali (2)[7]. Finalmente qual primo agente della polizia egli esercita la polizia ordinaria che ha per oggetto la prevenzione de' reati, e sotto quest'aspetto è la coadjutrice della giustizia penale , e prende il nome di alta polizia , quando si propone specialmente la prevenzione dei reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato; non meno che la polizia amministrativa la quale previene i disordini colla saviezza delle misure preservatrici, e col vigore delle disposizioni proibitive contro i malfattori (3)[8]; e come direttore del servizio sanitario della sua provincia, vigila la deputazione di salute (4)[9].

 

CAPO II. Segretario generale.

19. Il segretario generale è il principale collaboratore dell'Intendente nell' amministrazione della provincia.

Egli è sotto gli ordini immediati dell'Intendente, il direttore ed il capo dell'archivio e di tutti gli uffizi che compongono la segreteria dell'Intendenza, la di cui polizia gli è interamente affidata.

È quindi incaricato dell'ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d'invigilare all'adempimento delle disposizioni dell'Intendente; e di richiamare l'attenzione del medesimo su i disordini che conoscesse, sia nell'amministrazione della provincia, sia nell'interno della segreteria.

Egli contrassegna la firma dell' Intendente in tutti gli atti pubblici , ed autentica colla sua firma e col sigillo dell'Intendenza, di cui egli è il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla segreteria.

Egli rimpiazza l'Intendente nell'esercizio delle sue funzioni, in ogni caso di assenza o impedimento, eccetto i soli casi in cui venisse da Noi altrimenti determinato.

Il segretario generale rimpiazza l'Intendente nelle attribuzioni, non già negli onori. In conseguenza egli convoca e presiede nell' Intendenza in vece dell'Intendente, ne' casi di assenza o di assoluto impedimento del medesimo, i consigli e le commessioni stabilite nella provincia, senza prendere mai la precedenza ed il rango sulle autorità più graduate che v'interverranno.

Per l'adempimento di tanti doveri imposti all'Intendente era necessario fornirlo di un officina corrispondente sotto gli ordini e la direzione di un capo idoneo il quale potesse servire di collaboratore insieme e di sostituto all' Intendente in caso di assenza o di altro impedimento. Questo capo è il segretario generale, il quale similmente è di regia nomina, e non può esercitare questo ufficio nella provincia dove siavi qualche suo congiunto sino al quarto grado civile inclusivamente. Custodisce il suggello dell' Intendenza, contrassegna la firma dell'Intendente (1)[10]. Col decreto de' 4 giugno 1831 si disse che qualora un segretario generale supplisce l' Intendente in residenza ha dritto all'indennità di duc. due al giorno, se fuori residenza a quella di duc. tre.

                                                             CAPO III. Consiglio d'Intendenza.

20. Il consiglio d'Intendenza è il giudice esclusivo del contenzioso amministrativo, il quale è essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario.

I limiti del contenzioso amministrativo, e le forme che vi si debbono osservare, saranno fissate con leggi particolari.

21. Il consiglio d'Intendenza si compone di cinque consiglieri nelle Intendenze di 1.a classe, di quattro in quelle di 2.a, e di tre in quelle di 5.a.

22. I consiglieri d' Intendenza oltre le occupazioni ordinarie del consiglio, possono ricevere dall' Intendente commessioni e delegazioni straordinarie, così in residenza, come fuori, pel servizio dell'amministrazione.

Uno tra essi, a scelta dell'Intendente, rimpiazzerà il segretario generale ne' casi di assenza o impedimento.

23. Il Consiglio è preseduto dall'Intendente, semprechè esso v' interviene. In sua assenza è preseduto dal consigliere più anziano in ordine di nomina. La presidenza attribuita all' Intendente non può in sua assenza essere esercitata dal segretario generale , il quale può solo intervenire nel Consiglio per darvi qualche schiarimento, semprechè ne sia richiesto dall' Intendente o dal Consiglio stesso.

24. Il Consiglio d'Intendenza per poter deliberare debb'essere composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de' voti.

Intervenendo l'Intendente al Consiglio, e formandosi parità in un numero pari di votanti, il voto dato da lui è preponderante e decide la controversia.

Mancando il numero de' votanti prescritto in questo articolo, l'Intendente può destinare momentaneamente a' consiglieri assenti o impediti uno o più supplenti tra' consiglieri provinciali che non sieno membri di un tribunale qualunque.

Il supplimento de' consiglieri provinciali sarà gratuito, eccetto il caso che essi suppliscano a qualche piazza vacante: allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

25. Le deliberazioni del Consiglio prendono il nome di avvisi, se saranno richieste dall'Intendente per sua instruzione, o per parere da rimettersi ad altra autorità; e di decisioni, se saranno pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria.

26. Le decisioni de' Consigli sono definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo all'autorità superiore. È vietato a qualunque autorità di sospendere o di arrestarne l'esecuzione. Soltanto in caso di ricorso, l'autorità che dee esaminarlo, scorgendo a prima vista nel provvedimento una manifesta infrazione di legge ed ingiustizia, può ordinarne la sospensione nel modo determinato dalla legge.

27. Un capo o un vice-capo di uffizio della segreteria dell'Intendenza, destinato dall'Intendente, farà le funzioni di segretario del Consiglio, e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri, i quali però faranno parte della segreteria, e saranno legalizzati, come ogni altro atto dell'Intendenza, dal segretario generale.

È questo un corpo morale stabilito presso ciascuna Intendenza e la legge spiega tutte le incombenze di questo Consiglio. Col rescritto del 16 marzo 1825 si ordinò che il consigliere decano il quale rimpiazza l'Intendente deve firmare tutti gli atti relativi alla discussione degli oggetti contenziosi; e con quello del 2 dicembre 1831 che il consigliere d'Intendenza il quale rimpiazza ne' casi di vacanza o d'impedimento il segretario generale, assume anche le parti di pubblico ministero presso il Consiglio d' Intendenza. V. inoltre il decreto del 21 marzo 1825 per i domini oltre il Faro.

Col decreto de' 18 dicembre 1832 si spiegarono le facoltà di questi Consigli – Ivi pure si disse che le facoltà amministrative e disciplinari sulle congregazioni laicali appartenessero al Consiglio degli ospizi (1)[11].

CAPO IV. Segreteria dell'Intendenza, ed archivio provinciale.

28. La segreteria di ogn'Intendenza sarà divisa in uffizi, secondo le attribuzioni de' diversi Ministeri. Nelle dipendenze della segreteria vi sarà un archivio provinciale destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della provincia; esclusa la sola segreteria di Napoli, la quale non avrà niente di comune coll'archivio generale di Napoli, ch' è affidato ad una amministrazione separata.

Sarà formato per tutte le Intendenze un piano uniforme, e verrà adattato alle circostanze di ciascuna.

29. Il piano delle segreterie delle Intendenze e degli archivi provinciali, compreso quello di Napoli, sarà determinato tra sei mesi con un regolamento del Ministro dell'interno. Il piano conterrà la divisione de' carichi de' rispettivi uffizi, la pianta degl'impiegati, i quali saranno divisi in capi di uffizio, vice-capi, ed uffiziali, colla indicazione de' soldi rispettivi e l'ordine dell'archivio.

 

In effetto col decreto del 12 novembre 1818 ebbe luogo l'organizzazione degli archivi; si stabilirono le attribuzioni del Soprantendente generale, della commissione del codice diplomatico, degli archivi provinciali, e si fissarono il numero e i soldi degl' impiegati, e le spese per gli archivi. E con altro decreto della stessa data si diedero i regolamenti pel grande archivio di Napoli e per gli archivi provinciali, una con la tariffa de' diritti.

 

CAPO V. Consiglio provinciale.

30. Il Consiglio provinciale da cui la provincia è rappresentata, esamina e discute i voti de' Consigli distrettuali; vota la quantità della sovraimposta facoltativa, che crede necessaria per le spese particolari della provincia, e ne propone l'impiego; forma sulla proposizione dell'Intendente, il progetto dello stato discusso provinciale, che debb'essere sottomesso alla nostra approvazione dal Ministro dell'interno; discute il conto morale dell'Intendente sull'impiego dei fondi provinciali; dà il suo parere sullo stato della provincia e dell'amministrazione pubblica, particolarmente sulla condotta e sulla opinione generale de' pubblici funzionarj, e propone i mezzi che crederà più conducenti a renderlo migliore; nomina le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche provinciali; propone i fondi per le opere medesime; discute il conto morale dell'impiego di tali fondi; e dà il suo avviso su i progressi delle opere, e sugli espedienti da adottarsi per migliorarne l'esecuzione; destina, ove lo creda opportuno, uno o due deputati scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l'Intendenza o presso i Ministeri la risoluzione ed il compimento delle sue deliberazioni.

31. I Consigli provinciali si riuniranno una volta l'anno, e propriamente nel quinto giorno dopo la chiusura de' Consigli distrettuali: la loro unione non può durare più di venti giorni. Essi non possono discutere e deliberare se non sulle materie che sono indicate nell'articolo precedente.

32. Allorchè le circostanze dello Stato richiederanno un cangiamento nella proporzione del contributo fondiario, ch'è nostra intenzione di determinare in un modo fisso e permanente , il Consiglio provinciale ripartirà tra i rispettivi distretti che non abbiano catasti, così detti, provvisorj, il contingente della contribuzione diretta assegnato alla provincia; e pronunzierà su i richiami che si presenteranno a tal riguardo da' distretti medesimi o da' comuni intorno alla ineguaglianza della ripartizione tra essi.

33. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, i Consigli provinciali si riuniranno prima de' Consigli distrettuali. Ne' primi due giorni della loro sessione dovranno fare la ripartizione del contributo fondiario tra i distretti , e negli ultimi tre giorni dovranno deliberare su i richiami e sui voti emessi da' Consigli distrettuali, e prendere gli espedienti opportuni a norma degli art. 30 e 32. L'epoca della riunione de' Consigli provinciali sarà da Noi indicata.

34. Il Consiglio provinciale è composto di venti Consiglieri nelle provincie di 1.a e 2.a classe , e di quindici in quelle di 3.a. Vi è in oltre un Presidente il quale sull'avviso del Consiglio sceglie un segretario tra i consiglieri.

35. Il Consiglio provinciale può deliberare colla presenza di due terzi de' suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

36. L'apertura del Consiglio provinciale è fatta pubblicamente dall'Intendente. Costituita l'unione, il Consiglio rimane libero nelle sue discussioni e deliberazioni che farà sempre a voti palesi, ma a porte chiuse o aperte al pubblico, come meglio stimerà.

37. Gl'Intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi e le instruzioni riguardo agli oggetti su i quali i Consigli provinciali debbano deliberare, e li rimetteranno ai Presidenti de' medesimi nel primo giorno della sessione.

38. I Presidenti de' Consigli provinciali che dovranno da Napoli recarsi nelle provincie, presteranno, pria di partire, nelle mani del nostro Ministro dell'interno il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni ad essi affidate; e sono indi autorizzati a ricevere il giuramento stesso degli altri componenti del Consiglio all'apertura della unione in presenza dell'Intendente, il quale ne farà conservare il processo verbale all'archivio dell'Intendenza. I Presidenti che risiedono in provincia , presteranno il giuramento, in sieme co' componenti de' rispettivi Consigli, in mano dell'Intendente.

39. Durante l'unione, l'Intendente darà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno richiesti dal Presidente. Egli può intervenire al Consiglio, senza però prender parte alle deliberazioni, quante volte vi sia invitato dal Consiglio medesimo.

40. La chiusura del Consiglio è proclamata nel termine prefisso all'art. 31 dal Presidente il quale ne dà subito avviso all' Intendente. Il Presidente stesso rimette direttamente al Ministro delle finanze gli atti del Consiglio, che riguardano la contribuzione di cui si è occupato; ed al Ministro dell'interno tutti gli altri atti.

41. I voti de' Consigli provinciali ci saranno in ogni anno presentati dal Ministro dell'interno, il quale prenderà su ciascuno le nostre risoluzioni, le comunicherà a' rispettivi dipartimenti, ne invigilerà l'esecuzione, e ne farà conoscere l'esito a' Consigli nella prossima unione.

Questo Consiglio destinato a rappresentare l'intera provincia si compone de' più distinti proprietari della medesima. Sono nominati dal Re a proposta del Ministro dell'interno i Presidenti di questi Consigli scelti in ogni anno.

Col rescritto del 28 agosto 1830 si disse che i Consiglieri provinciali e distrettuali decadono dalle prerogative loro accordate dalla legge, se non prestano servizio, e non giustifichino le loro mancanze con legittime ragioni (1)[12].

E col decreto de' 10 marzo 1827 si disse che questi Consigli possono dimandare le barriere per accorrere alle spese delle strade comunali o provinciali; e rivocata la sovrana risoluzione dell'8 marzo 1824, si provide col decreto del 29 marzo 1828 che gli atti di questi Consigli si rimettessero da' Presidenti al Ministro dell'interno, restando ad arbitrio del Ministro di dimandare gli schiarimenti che gli occorrono prima di presentarli al Re. Finalmente colle disposizioni del 2 aprile 1835 si permise potersi inserire ne' giornali d'Intendenza dopo presi gli ordini del Ministro le sovrane risoluzioni provocate dai Consigli provinciali relative ai conti morali, alle opere pubbliche, alle industrie e manifatture della provincia, alla pubblica istruzione ed ai pubblici stabilimenti.



[1] La legge che comentiamo unitamente a quella del 21 e 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo e sulla procedura, ordinossi col decreto de' 7 maggio 1838 che dovessero aver forza di legge ne' reali domini oltre il Faro.

[2] Appartengono alla prima classe i comuni che hanno una popolazione di 6000 o più abitanti, quelli in cui risiede una intendenza o una corte di appello, o una corte criminale, e quelli che hanno una rendita di duc. 5000. Alla seconda classe quelli di una popolazione al di sotto di 6000, sino a 3000 abitanti, e quelli in cui risiede una sottintendenza. Tutti gli altri sono di terza classe.

[3] V. la legge del 21 marzo 1817, art. 3.

[4] V. il decreto de' 29 gennaro 1817.

[5] Dicesi stato discusso il notamento de' debiti e pesi di qualunque corpo morale che in confronto delle rendite trovasi discusso secondo gli stabilimenti. – Si emisero le istruzioni per la formazione degli stati discussi comunali col decreto del 10 novembre 1819. – Col decreto de' 6 aprile 1824 venne autorizzato il Luogotenente di Sicilia ad approvare gli stati discussi de' comuni che avessero una rendita di once duemila o più , eccetto quelli di Palermo, Messina e Catania. V. pure il decreto degli 11 novembre 1818 concernente lo stato discusso dei domini oltre il Faro.

[6] Quindi deve aver cura della costruzione e manutenzione delle opere pubbliche, della migliorazione ed incoraggiamento dell' industria della provincia, e particolarmente a conoscere e valutare lo spirito pubblico della medesima, lo stato della pubblica istruzione, la condotta delle autorità: e mantenere l'equilibrio e la regolarità in tutti i rami della pubblica amministrazione. E' perciò obbligato in ogni biennio a mettersi in giro per visitare tutti i comuni, ed accertarsi coll'oculare ispezione delle persone, e delle cose relative all'amministrazione.

[7] S. M. gelosa dell'economia forestale, e della conservazione di tutti gli alberi fruttiferi, nell'ordinario consiglio di Sato del 29 novembre 1835 dietro parere della Consulta di Sato ordinò inculcarsi agl'Intendenti ai sindaci, agl'ispettori e guardie generali forestali la più rigorosa osservanza del regolamento sancito col decreto de' 2 settembre 1832 per le regole da osservarsi nelle decorticazioni e sbucciamenti artificiali delle querce, sugheri ed ogni altro albero silvano fruttifero.

[8] V. le Istruzioni sulla polizia approvate dal Re a' 22 settembre 1837, e 'l decreto de' 5 agosto 1822.

[9] V. le leggi del 20 ottobre 1819.

[10] In quanto alla legalizzazione delle firme bisogna avvertire che il Ministro dell'interno legalizza la firma dell'Intendente il quale gli manda la sua sottoscrizione nel momento della sua istallazione; l'Intendente legalizza quella del Sottintendente, e questi quella de' sindaci del suo distretto, i quali poi legalizzano la firma degli amministrati de' rispettivi comuni. Tutte le legalizzazioni debbon esser fatte gratuitamente.

[11] I Consigli d'Intendenza incaricati dell'autorizzazione delle visite degli agenti dell'amministrazione del registro e bollo nelle case de' pubblici negozianti e mercanti per la verificazione de' loro libri, non possono ordinarle se non previo il permesso del Ministro, ed in seguito di essersi notificata ai detti negozianti la dimanda dell'amministrazione, giusta l'art. 7 del decreto del 21 aprile 187.

[12] Gli ordini emanati da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato nel 9 febbraio 1826 circa le proposte che si fanno ne' Consigli provinciali furono i seguenti:

1. Che non si proponessero nuove strade se non quando fossero compiute o prossime a compiersi quelle che si costruiscono;

2. Che non rivengano sugli oggetti risoluti, a meno che nuove circostanze non lo dettassero;

3. Che non propongano nuovi stabilimenti di beneficenza se non abbiano prima provveduto ai fondi necessari per le spese di primo stabilimento, e pel mantenimento successivo delle opere;

4. Che non debbano immischiarsi nelle opere comunali, eccetto che quando tali opere potessero aver connessione con quello della provincia.

 

mercoledì 20 luglio 2022

§ 362 200722 Esperimento grafico sulle 'Memorie historiche' del D'Amato.

 Due versioni dello stesso brano, 1670 vs 2022. Se proprio qualcuno avesse voglia di dirmi cosa ne pensa... grazie. Ma la domanda che mi pongo è: ha senso 'modernizzare' un testo pubblicato circa tre secoli e mezzo fa? Peraltro, quel testo ai suoi tempi non era scritto in maniera più errata di quanto possa esserlo un testo redatto oggi. Ovviamente, il testo rieditato (termine orribile!) andrebbe corredato di una serie 'non ordinaria' (per usare il lessico del D'Amato) di note e avvertimenti e quasi di un manualetto che esplichi la maniera di scrivere nel '600, ad esempio l'uso delle maiuscole iniziali nei sostantivi (che sono tanti, ovviamente). Chissà, ci penserò: del resto, rendere una lettura più fruibile è buona cosa, togliere il piacere di leggere e interpretare un testo antico, questo non è buona cosa.

Catavuru.

Versione del 1670, Vincenzo D'Amato, Memorie historiche dell'Illustrissima, Famosissima, e Fedelissima Città di Catanzaro.

Poscia che con la sua virtù Carlo Magno la fortuna abbattè di Desiderio Rè de' Longobardi, che per più anni infestò all'Italia tentava sù le rovine della medesima Chiesa erger il tempio della Gloria al suo Nome: combattuto c'hebbe l'ardimento de' Mori nella Spagna: Posta in libertà Terra Santa da' Saraceni occupata: Assunto alla dignità Imperiale nell'Occidente da Leone Terzo Pontefice di questo Nome, aspirava con gli sponsali d'Irene Imperatrice di Costantinopoli all'assoluto comando di quell'Imperio, dall'ambitione de' passati Regnanti in due parti diviso.
Era sù la conchiusione il trattato, quando Niceforo Patritio, ò che stimasse indecenza, che la potenza tutta in un straniero si rivolgesse, ò da stimoli punto del dominare, non solo con improvisi tumulti sturbò il concerto mà imprigionando l'istessa Irene, indi esiliandola in Lesbo, si fè' da' Congiurati gridar Regnante.
Assiso appena sù l'altezza di quel Trono, dal quale havea precipitato quell'Infelice, applicò l'animo allo stabilimento di quello, con far offrire à Carlo pronto l'accordo pattuito pria con Irene, ch'era di divider nella seguente forma l'Imperio. Ch'appartenesse al dominio Greco ciò che quindi da Napoli, indi da Manfredonia scorre ver l'Oriente, & resto, che à terminar và con l'Alpi, soggetto rimanesse al Latino. Lasciando in libertà Venetia, in vano da Niceforo istesso combattuta anni doppo.
Stabilito in ciò l'accordo, parve all'afflitta Italia di respirare, stanca homai da invecchiate guerre, che fatto haveano il suo seno Campo di Marte: Mà dalla perfidia Romana, dalla malvagità de' Toschi, e Lombardi fatto della lingua privo, e de gli occhi il Santo Pontefice Leone, restituitigli poscia da quell'Immensa Mano, alla quale và giunta l'Onnipotenza; stimolata la Divina Giustitia, chiamò dall'arse contrade dell'Africa un numero così incredibil di Barbari, che quasi spaventoso Torrente da per tutto inondando, non trovò argine di ben munita Fortezza, ò riparo di franco petto, che l'arrestasse, fin che sboccato nella Metropoli dell'Universo, abbattè di quella le mura, spiantò le Case, le Chiese tutte sconfisse, quella parte degli abitanti avanzati al ferro disperse, il tutto di spavento empiendo, e d'orrore, non cessando tanta tempesta, che doppo lunghissime guerre, e gran spargimento di sangue.
Versione modernizzata (in lavorazione), 2022.
Dopo che con la sua virtù Carlo Magno abbattè la fortuna di Desiderio, Re dei Longobardi, che per più anni infestò l'Italia, tentava sulle rovine della medesima Chiesa erger il tempio della Gloria al suo Nome: combattuto ch'ebbe l'ardimento dei Mori in Spagna, posta in libertà Terra Santa dai Saraceni occupata, assunto alla dignità Imperiale nell'Occidente da Leone Terzo pontefice di questo nome, aspirava, grazie agli sponsali d'Irene Imperatrice di Costantinopoli, all'assoluto comando di quell'Impero, a causa dell'ambizione dei passati regnanti diviso in due parti.
Era in via di conclusione il trattato, quando Niceforo Patrizio, o che stimasse indecenza, che la potenza tutta in un straniero si rivolgesse, o da stimoli punto del dominare, non solo con improvvisi tumulti mise in forse la concertazione, ma addirittura imprigionando la stessa Irene, ed esiliandola poi in Lesbo, si fece dai congiurati gridar (1) regnante.
Appena assiso (2) sul'altezza di quel trono, dal quale aveva precipitato quell'infelice, applicò l'animo allo stabilimento di quello, con far (3) offrire a Carlo pronto l'accordo pattuito prima con Irene, ch'era di divider nella seguente forma l'imperio, e cioè che appartenesse al dominio greco ciò che quindi da Napoli, indi da Manfredonia scorre verso l'Oriente(4), e il resto, che a terminar va con l'Alpi, rimanesse soggetto al Latino. Lasciando in libertà Venezia, in vano da Niceforo stesso combattuta anni dopo.
Stabilito in ciò l'accordo, parve all'afflitta Italia di respirare, stanca ormai da invecchiate guerre, che fatto avevano il suo seno Campo di Marte (5): ma dalla perfidia romana, dalla malvagità dei toschi, e lombardi fatto privo della lingua e degli occhi, il Santo Pontefice Leone, restituitigli poi da quell'Immensa Mano, alla quale va aggiunta l'Onnipotenza, stimolata la Divina Giustizia, chiamò dall'arse contrade dell'Africa un numero così incredibile di barbari, che quasi spaventoso torrente da per tutto inondando, non trovò argine di ben munita fortezza, o riparo di franco petto, che l'arrestasse, fin che sboccato nella metropoli dell'universo, abbattè di quella le mura, spiantò le case, le chiese tutte sconfisse, quella parte degli abitanti avanzati al ferro disperse, il tutto di spavento empiendo, e d'orrore, non cessando tanta tempesta, che dopo lunghissime guerre, e gran spargimento di sangue.
1 Acclamare.
2 Appena insediatosi.
3 Con, seguito dall'infinito, equivale all'odierno gerundio: facendo offrire.
4 Tutto quanto si trovava ad est di una immaginaria linea di demarcazione da Napoli a Manfredonia, secondo il trattato approntato, doveva andare a far parte dell'Impero d'Oriente ('greco'), il resto nel dominio 'latino'.
5 Finalmente, essendo stato raggiunto un accordo sulla spartizione dell'Italia tra impero d'oriente e d'occidente, lungo una linea immaginaria che la tagliava a mo' del famoso trattato di Tordesillas (quello che spartì il nuovo mondo tra spagnoli e portoghesi), orbene sembrava che l'Italia, stanca di annose guerre che avevano fatto del suo seno una piazza d'armi, potesse finalmente respirare... Notare l'accostamento tra seno e respiro.

lunedì 11 luglio 2022

§ 361 110722 MEMORIE HISTORICHE DELL'ILLVSTRISSIMA, FAMOSISSIMA, E FEDELISSIMA CITTA' DI CATANZARO di V. D'Amato, p.te III.

   Riprendiamo la trascrizione dell'opera del D'Amato... ma non ditelo a nessuno: infatti di visualizzazioni delle puntate precedenti non vi è traccia, per cui vado avanti non visto. 

   Progredendo la riedizione del testo, mi corre l'obbligo di annotare che il D'Amato non si esprimeva male, tutt'altro: a mio modestissimo parere usava un italiano abbastanza corretto e fluente per l'epoca, e infatti molti autori a lui coevi sono molto, ma proprio molto, più oscuri nella prosa e affetti da prosopopea e prolissità nel dire di quanto non sia il nostro D'Amato.

CatavurAmurus.

(Rielaborazione dell'A. da file di Google)

Questi, & altri, se non in tutto, in parte prosperi successi a' Greci, e Saraceni,che unicamente in Italia militavano, somministrandoli ardire, gli portò fin presso Salerno, ove da Arrigo secondo incontrati, e combattuti, furon sconfitti, e dispersi; e con ciò parve si quietassero tanti travagli. Mà a capo di cinque anni cominciaro à farsi sentire in Regno i Normandi. Questi passati in Italia sotto honorati stipendij poco prima, vi si fermarono con l'occasione del guadagno, che fatto haveano d'alcuni Stati. Uno di costoro detto Guglielmo, ò Ferabac (secondo alcuni) doppo d'haversi per causa d'interesse di stato disgustato con Molocco in Sicilia,ove collegati, havevano di mano a' Mori tolta quell'Isola, passò in Calabria, occupò molti luoghi, poscia rivolse l'armi contro i Pugliesi; onde fù d'uopo all'Avversario Molocco passare alla ricuperatione delle Terre occupate; mà venuto con Ferabac à battaglia, rotto, e fugato lasciò senza contesa l'acquistato al Normando, che da 16indi in poi nominossi Conte di Puglia.

   E' probabile, che in quei tempi si mantenesse per l'Imperio Greco ancor Catanzaro, non essendo spediente à Ferabac contornar le sue forze sotto le mura d'una Città inespugnabile, e numerosa, che difendendosi havrebbe dato esempio al resto della Calabria di non ceder senza contratto, à tempo, ch'ei pur sapeva, che dissipato l'uno, male hauria possuto formare il secondo Esercito, Signor di picciol Stato, e di nascente fortuna: E tanto più deve credersi, che non hauendo questi, che alquanti luo­ghi soggettati della Calabria (come concordemente scrivono tutti) non si deve comprendere nelle Piazze perdute una Fortezza difficile ad espugnarsi senza il favor delle congiunture, e degli anni.

   A Ferabac successe Drogo di lui fratello, il quale nella Puglia il suo dominio ampliando col torlo a' Greci, la strada aprì a' suoi posteri all'acquisto di due Corone.

   Roberto Guiscardo fu il primo de' Normandi, che doppo d'haver la Calabria sottomessa al di lui dominio, n'hebbe da Nicolò Secondo Papa pacifica l'investitura col titolò di Ducea, promettendo un'annuo tributo: Dal che ne nacque l'esser questa Provincia di nuovo feudo di S. Chiefa. Costui non hebbe Catanzaro, che per via di lunghissimo assedio. Mantenevasi questa Città per ancora per l'Imperio Orientale, quale in tutto mancato nella Calabria, unica 'nella Provincia rimasta, una Republica ella sembrava con proprie leggi vivente. A lei rivolse Roberto cupido di dominarla la mente, e l'armi. La richiese d'obedienza; gli fu negata. Li protestò la guerra; gli fu riposto, che bastava esser ella Città di Soldati per non temere. Fu assediata, combattuta più mesi, resistè intrepida senz'agiuto, perche Squillace caduta, Reggio sorpresa, Locri oppugnata, Costantinopoli trop­po lontana, non haveva d'onde sperarlo; che perciò ri­dotta a penuria di viveri, & astretta dalla guerra civile, che dentro era già nata fra' Greci, e Latini, che l'abitavano, tra lor discordi, si refe à patti. Questo fu il primo assedio, ch'ella sostenne, e questa l'ultima volta, che aperse 17al nemico, da hostil violenza astretta, le porte.

Questa è quella Fortezza, che incerta al Marafioti, & al Sumonte, dicono solo esser eretta su la Cima d'un'alto Monte, nella quale non permettevano gli Abitanti, che sorastieri a forza vi entrassero, e che fu per inganno prefa da Roberto, fingedo di voler ivi sepellir un mor­to: Cosa in tutto ridicola, e favolosa, mentre non è da credere, che per così frivolo pretesto ad un nemico aprisse le porte, che tutta la Calabria hauea corso con l'armi: E se bene non vuole il Summonte esser questo Forte da lui sorpreso stato quattro miglia da S. Marco discosto, dice supponerlo, e non l'afferma.

   Entrò vittorioso Roberto, si fè giurare homaggio; e conoscendo, che il dominio della Calabria dependeva assolutamente dall'assicurarsi di questa Piazza, sì per esser in sito naturalmente inespugnabile, come per star situata nel centro della Provincia, per dove con facilità si può tramandar à gli altri luoghi soccorso in tempo di guerra, vi fondò un fortissimo Castello in quell'estremo della Città, che risguarda il Pezzano, sopra un masso di scoglio al di fuori tagliato, con Torri, e Bastioni sì bene intesi, che alla fortezza sua naturale congiunti, lo resero sicuri di batteria, e di scalate. Quella parte però, che risguarda la Città, benché inefpugnabile per all'hora fù soggetta col tempo all'Artiglieria de' Cittadini medesimi, portata su la cima del Monte di mezo della Città per combatter il Tiranno Centelles, ivi dentro fortificato.

    Stabilito con ciò Roberto il suo dominio nella Cala­bria, rivolse l'animo ad altri affari; e Catanzaro mirata con occhio favorevole dal novello Regnante (arte po­litica per guadagnarsi gli affetti d'una Nation bellicosa) fè applicar i suoi Cittadini ad abbellir lei con le fabriche, à fondar Academie di Studi, ad introdurvi ogn'arte, specialmente le più pregiate: E perche fin dal tempo di Giustiniano Imperadore d'Oriente erasi in Costantinopoli l'uso di far la seta introdotto per via di due Monaci frati in India, ove dicono haver havuto origine questo mestiere, benche prima per la comunicatione s'haveva 18con le genti Orientali sapevasi il modo benissimo di nutrir il Verme della Seta, le continue turbolenze della Calabria non havevano permesso, la pianta degli Alberi necessari al nutrimento di quello: Hora godendo Catanzaro una perfettissima quiete, diedesi alla cultura delle piante sudette, appellate Celsi, ò come alori dicono Mori, e col beneficio dell'acque, che l'irrigavano, crebbero in breve: con le foglie poi delle quali cominciossi à nutrir il Verme; indi da' gusci del detto à cavar nell'acquabollente la seta; con la prattica d'alcuni Orientali nella Città commoranti imparando molti la testura di quella, ne fecero drappi di varie sorti: onde in modo vi si stabilì l'Arte, ch'oggi si numerano da mille Telari, che non solo tessono Velluti piani, e di lavoro, ma tele di seta d'ogni conditione, alle quali mescolando l'oro, l'argento, in sottilissime lamette tirati, formano i più ricchi, vaghi, e dispendiosi Drappi, ornati di artificiosità fuori; e per tutta Europa tramandansi con invidia non ordinaria di molte Nationi, che di quest'Arte fanno professione.

   Descrittione del serico. La nutridura di questo Verme à coloro che non è nota, par favolosa. Da minutissima semenza posta nel fin della Primavera à covar in caldo nasce il Bombice della picciolezza d'una formica, e nelcorso di quaranta giorni, ch'egli hà di vita, quattro volte à dormir si pone, & altretante (sempre  crescendo) lascia à guisa delle serpi la spoglia, e questo per ogni dieci giorni. Indi giunto alla grandezza d'un dito di fanciullo, abbandonando le foglie del Moro, ò Celso, che si dica quell'Albero, che, lo nutrisce, monta sù certi ramoscelli d'alcune piante, che li li pongono sopra, & ivi fabricadosi da per se stesso la sepoltura con fila, ch'ordisce con la sua bocca à guisa bianco del Ragnodella, forma un guscetto del color dell'oro, overo grande poco meno d'un Dattilo, rimanendo lì dentro egli imprigionato, dal quale si cava la seta. Dal medesimo doppo alquanti giorni da una parte da lui forata col picciol dente esce nuova Fenice risorto, non più nella sua forma di prima, mà alato, e con19giungendosi maschio à femina, partoriscono quella semenza, dalla quale l'anno appresso rinasce; onde non soggetto (per così dire) alla comune corruttione, continuamente in vita conservasi .

   Stanno impiegate in questa professione da settemila persone, parte delle quali tessono i Drappi, conciano parte la seta, prima posta à dritto filo dalle Donne, poscia ritorta in un'ingegnoso artificio, volgarmente Filatorio appellato: Altri la colorano; diversi assistono a' Maestri nelli Telari, che girando alternamente alcune fila, formano i lavoridel Drappo. Da questa industria cavano i Cittadini non ordinario guadagno, poiche da per tutto, insino alle Spagne, in Francia, in Inghilterra, & in Venetia tramandandosi queste tele, entra nella Città giornalmente il danaro: oltreche havendosi ivi à buon prezzo cagionano un lusso universale nel vestir nobilmente di seta, fatto oggimai comune fin’alle genti più infime.

    Abitavano in questa Provincia, sì come in molte parti del Mondo (doppo che furono dispersi) gli Ebrei. Questi industriosi per loro natura, e dediti alle mercantie, & ad ogni genere di negotij, volentieri venivano ammessi nelle Città più famose: onde disegnarono i Catanzaresi chiamarne qualche parte, accioche aprendo Fondachi di mercantia, gli cogliessero l'incommodo di mendicar da lontano i panni, & altre cose al vestir necessarie; e per più facilmente condurceli, gli offrirono una perpetua franchigia. In tal guisa allettati, ne vennero buon numero: E perche vollero haverenella Città luogo à parte, gli assegnarono un Quartiero nel mezo d'essa,confine  à quella strada, c'hoggi dicesi Capuana, e fù dal loro nome detto Giudeca. Giunti, aprirono botteghe di ricchissime mercantie; e mescolando con i loro negotij i drappi medesimi di seta, che ivi si lavoravano, cagionarono  un grand'utile a' Cittadini, & aprendo la strada al concorso di tutta la Provincia per via de' loro negotij, partorinano alla Città molti commodi, oltre il danaro, che in abbondanza vi entrava.

   Militava con Roberto Duca di Calabria Roberto Conte 20di Loritello, figlio d'Unfrido. A questi diede una figlia naturale di Ruggiero suo fratello per moglie, al quale poi Roberto morendo lasciò la Sicilia con  anteporlo a' proprij figli. Hebbe il Loritello in dote la città di Catanzaro, con molte altre Città, e Terre al di lei contorno col titolo di Contea, e con assoluto dominio soggetto alle conditioni servili degli hodierni Baroni. Lo testificano chiaramente i Privilegi del Secondo Roberto suo figlio alla Città, & ad altri particolari concessi in quelle parole: Deigratia Comes Catanzarij. Titolo solamente usato da' Signori liberi, & independenti, come egli era: Ancorche poscia dall'ambitione di molti usurpato in Regno, fù da' successori Regnanti per Prammatica speciale levato.

   Morì Roberto di Loritello dieci anni doppo, che prese per moglie la figlia di Ruggiero, & à lui successe il secondo Roberto suo figlio, il quale dalla madre allevato fin’all'età d'anni quattordici, prese il dominio dello Stato, riserbandosi ella il Titolo, & alcune rendite solamente, con le quali passò a secondo matrimonio col Conte Ugo di Molisi.

   Da Roberto Guiscardo, che morì l'anno 1085. ò secondo altri 82. rimasero frà gli altri due figli, Boemondo  primogenito, e Ruggiero. Questi, ancorche nato secondo, in mano hauendo il governo della Calabria, e  di Puglia, conferitoli dal Padre mentre viveva, fù per le sue rare virtù, & ottime qualità nell'una, e nell'altra Provincia con plauso universale acclamato; ottenendone ancora da Urbano Papa Secondo l'investitura, perloche sdegnato Boemondo, mosse un numeroso Esercito a’ danni di Ruggiero: Mà stimolato poscia da nuova gloria, accompagnò le sue armi a quelle di Francia, e di molti altri Principi, che con occasione della Crociata dal Pontefice publicata passarono all'acquisto di Terra Santa, ove egli si portò con tanto valore, che nella divisione dell'acquistato hebbe Antiochia: E così libero cesse al fratello il dominio della Calabria, e di Puglia.