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martedì 23 agosto 2022

§ 366 230822 Saverio Napolitano, Giuseppe Gangale e la questione meridionale.

 Su segnalazione dell'amico Secondo Carlino, mi permetto di proporre anche qui questo interessante e importante contributo di Saverio Napolitano alla conoscenza del nostro grande compaesano Giuseppe Gangale, del quale, in ordine sparso, ho cercato, seppure nel mio piccolo, di parlare in questo blog, segnalandone ciò che ho potuto raccogliere. Che faccio, vi ricordo ancora la bellissima 'Preghiera della sera'? C'è la stele a ricordarla, nel cimitero di Cirò Marina, spero che qualcuno si soffermi a leggerla, e a trarne motivi di meditazione.

Ovviamente, ringrazio virtualmente l'autore dello studio, Saverio Napolitano, sperando di fare comunque cosa buona e -perché no- gradita. L'articolo suddetto è tratto da 'Rivista storica calabrese, n. s. XXXVII (2016), pagg. 7-22. Ancora più ovviamente, in caso di opposizione, il post verrà immediatamente rimosso... ma è qui, questo articolo, e siamo qui noi (io e altri tre o quattro lettori) solo per leggere, per raccogliere informazioni e la conoscenza che ne deriva.

Naturalmente, fui contento quando finalmente riuscii ad avere una mia copia di Revival, pubblicata da Sellerio.

Catàvuru.


















































domenica 21 agosto 2022

§ 365 210822 Pietro Giannone, Le quattro lettere arbitrarie.

Nessuna premessa, non sono all'altezza, del resto se qualcuno dovesse imbattersi in questo post sarà senz'altro un cultore della materia, quindi più preparato di me (cosa più che normale e facile). Mi limito a proporre la trascrizione del capitolo dedicato da Pietro Giannone (Ischitella 1676 - Torino 1748) alle 'Quattro lettere arbitrarie', in Istoria Civile del Regno di Napoli, volume II libro XXII cap. V, 1723, opera che al Giannone costò la scomunica e l'esilio, oltre alle critiche di Manzoni che lo accusò di ripetuti plagi.

Catavuru.

(Immagine da Wikipedia)

PIETRO GIANNONE ISTORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI, 1723.

VOLUME II, LIBRO XXII, CAPITOLO V: DELLE QUATTRO LETTERE ARBITRARIE

    Fra' capitoli del Re Roberto, non sono meno celebri i Conservatori regj, che le quattro Lettere Arbitrarie: riconoscono per Autore anch'elle questo savio Principe, il quale usando ora rigore, ora clemenza, secondochè la quiete e la tranquillità del suo Regno richiedevano, le drizzava alli Giustizieri delle province. Ne leggiamo ancora un'altra diretta a Giovanni di Haya Maestro Giustiziero e Reggente della Corte della Vicaria, la quale in alcuni esemplari va sotto la rubrica: Litera arbitralis; in altri sotto il titolo: De Praeminentia M. C. Vicariae, e comincia: Si cum sceleratis. Quest'ultima, come quella che contiene le grandi prerogative che furono solamente concedute al Gran Giustiziero e suo Tribunale, e non gli altri Giustizieri delle province, come di procedere contro i disrobatori di strade, omicidi, ladri famosi, ladroni ed altri, per loro gravi ed infami delitti, senza accusa e senz'ordine; e di poter procedere col solo processo informativo alla tortura de' rei (prerogativa, che unicamente s'appartiene al Tribunal della Vicaria): ciò che non essendo stato ad altri conceduto, siccome furono le altre quattro lettere arbitrali drizzate a' Giustizieri della province, quindi avvenne, che questa non si annoverasse tra le quattro, ma le facessero passare sotto il titolo de Praeminentia M. C. Vicariae. Girolamo Calà (a)[1] nel Trattato che compilò sopra questo oggetto, credette che tal prerogativa non dal Re Roberto fosse stata data a questo Tribunale, ma che prima l'avea già avuta da Carlo II suo padre per lo capitolo in accusatis; e che per questo capitolo si cum sceleratis, da Roberto le fosse stata tolta più tosto che conceduta, vedendosi essere stato quello drizzato a Giovanni di Haya, a cui unicamente fu conceduto tal arbitrio per le sue particolari ed eminenti virtù di fede , di giustizia e di zelo, e d'odio contro gli scellerati: dice però che da Roberto fu restituita tal preminenza a questo Tribunale per lo Capitolo juris censura, e per l'altro provisa juris sanctio. Ma non bisogna allontanarsi da quel che sentirono gli altri nostri Scrittori regnicoli , essere stata tal autorità ad arbitrio conceduto da Roberto a Giovanni, non già per le sue particolari virtù, ma come Gran Giustiziero della G. C. della Vicaria, per cui venne comunicata al suo Tribunale. Assai più s'ingannò quest' Autore, quando scrisse, che da Roberto le fosse stata restituita tal preminenza per li Capitoli juris censura, e provisa juris sanctio, come se quelle lettere fossero state drizzate al Gran Giustiziero di quel Tribunale. Il Capitolo juris censura, come si vedrà più innanzi, fu drizzato al Capitano di Napoli, Ufficiale, come si è detto, ch' era allora affatto diverso, e distinto dal Giustiziere della Vicaria: e l'altro conviene a tutti i Giustizieri delle province, non già unicamente al Giustiziere della G. C.

    Furono chiamate Lettere Arbitrarie, non solo perchè Roberto le concedè rivocabili a suo volere e beneplacito; ma anche perchè si commetteva all'arbitrio degli Ufficiali di procedere ne' delitti in ogni tempo, o con tortura o senza, o con accusa, o per inquisizione, ovvero con composizione, usando clemenza, o con imporre le pene stabilite dalle leggi, usando rigore. Una di queste lettere porta perciò il titolo: De Arbitrio concesso Officialibus. L'altra, de Componendo, et Commutatione poenarum. La terza, Quod latrones , disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possunt; e l'altra, de non procedendo ex officio, nisi in certis casibus, et ad tempus. Quella che fu drizzata a Giovanni di Haya pure fu detta Lettera Arbitrale; perchè nella fine si leggono queste parole: In his enim tibi plenam potestatem meri, et mixti Imperii, ac arbitrium competens duximus concedendum. È da credere che fosse stata dettata da Bartolommeo di Capua, come quella, che porta la data del 1313, quinto anno del Regno di Roberto.

    Fabio Montelione da Girace in quel suo ridicolo Commento, che fece nell'anno 1555 sopra queste quattro Lettere Arbitrarie, dedicato da lui a Carlo Spinelli I, Duca di Seminara, portò opinione, che la prima lettera arbitrale fosse quella, che tra ' capitoli del Regno leggiamo sotto la rubrica De non procedendo ex officio, ec. la qual comincia : Ne tuorum : ma se deve attendersi l'ordine de' tempi, dovrà quella riputarsi l'ultima, non la prima. Fu questa istromentata per Giovanni Grillo Viceprotonotario del Regno, dopo la morte di Bartolommeo di Capua, nel 1329 ventesimo primo anno del Regno di Roberto, come porta la sua data; la quale deve correggersi , ed in vece di Regnorum nostrorum anno 20 deve leggersi anno 21. In questa si dà arbitrio e potestà a ' Presidi e Capitani di poter procedere ex officio in alcuni delitti, senza querela, o accusazione, cioè in tutti quelli, dove dalle leggi vien imposta pena di morte civile o naturale, ovvero troncamento di membra: ove si tratti d'ingiuria inferita a persone ecclesiastiche, pupille e vedove: e finalmente negli omicidj clandestini, ove non appaja accusatore alcuno.

     Più antica certamente fu quella, che leggiamo sotto la rubrica de Arbitrio concesso Officialibus; che comincia: Juris censura. Quella fu dettata da Bartolommeo di Capua nel 1313 quinto anno del Regno di Roberto, come è chiaro dalla sua data somministrataci da Jacopo Anello de Bottis nelle sue addizioni a questo capitolo. A chi fosse stata drizzata, ce ne mette in dubbio l'edizione vulgata, nella quale si legge: Magistris Rationalibus, etc. e Bottis, il quale riferisce in altre edizioni leggersi indrizzata Iustitiario Basilicatae. Ma dal corpo della lettera è facile conoscere, che quella fosse stata drizzata al Capitano di Napoli, poichè si commette al suo arbitrio, e potestà, per li frequenti eccessi, che si commettevano nella città di Napolo e di Pozzuoli, e ne' loro distretti, dove erano insorti famosi ladroni, disrobatori di strade, incendiari, rattori violenti, ed altri autori d'enormi scelleraggini, e d'infami delitti, che procedesse in quelli con ogni severità e rigore, postergato ogni ordine, non osservate le regole comuni prescritte ne' Capitoli del Regno; ma attendendo solamente alla pura e semplice sostanza della verità, col consiglio del suo Giudice, sterpi, e svella da que' luoghi questi reprobi, ed uomini sì rei, affinchè ritorni in quelli la quiete, nocendi, facultas abeat, et pacis optata amoenitas suavius raviviscat. È noto, che al Capitano di Napoli s'apparteneva in quei tempi anche il governo di Pozzuoli e suo distretto, come fu chiaramente dimostrato da Camillo Tutini nel Teatro de' Gran Giustizieri del Regno, e da noi altrove fu rapportato.

    L'altra lettera arbitrale, che leggiamo sotto la rubrica: Quod latrones, disrobatores, etc., e che comincia: Provisa juris sanctio, non vi è dubbio, che pure fosse stata da Roberto scritta per mano di Bartolommeo di Capua, poichè sopra della medesima abbiamo di questo Giureconsulto alcune note. Si dà facoltà per la medesima a' Giustizieri del Regno, che contro gl'insigni ladroni, che nelle strade, nelle case ed in mare rubano, e contro altri malfattori notati di maggiori scelleraggini, possano procedere in ogni tempo a tormentargli, eziandio in giorno di Pasqua, senza accusatore, senza ricercar plegierie, a loro arbitrio e facoltà.

    L'ultima si legge sotto il titolo, de Componendo et Commutatione poenarum, e comincia: Exercere volentes benigne. In questa Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a' suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti, cioè d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le pene che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni o che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari le pene delle difese, de parendo juri, e nell'altre arbitrarie, e nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla povertà, in certa quantitate pecuniae componere pro curiae nostrae parte.

    Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia de' suoi detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli misfatti dei suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque considereà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente per sordido ed avaro.

    Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I, il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno (a)[2], e di cui fu anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del Regno (b)[3]; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri, non a ' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nė il mero e misto imperio, siccome aveano I Giustizieri delle province. I Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari, che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause minime e sommarie.

    I Giustizieri delle province ed il Tribunal della Gran corte erano quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione sopra tutti i castelli e luoghi del Regno (c)[4]. Non altrimenti che praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime chiamati Defensores, dai quali s'esercitava una bassa, ed infima giurisdizione , consistente nella cognizione delle cause minime, e sommarie civili.

    In luogo di questi Difensori, secondo avvertì a proposito Andrea d'Isernia (a)[5], succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo momento (b)[6]. Ma le cose più gravi e massimamente quelle, che riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de' quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle Regioni (c)[7]. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente, siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi dei luoghi, ma da' Giustizieri delle regioni.

    Marino Freccia (d)[8] testifica perciò , che avendo egli letto il privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre terre e città, come Ravello, Amalfi , Sorrento, Nocera e Sarno, gli concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e dentro quelle ristretta, e non oltre ; ma ciò fu propter titulum suae dignitatis , come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i Baroni non aveano giurisdizion criminale . Chi cominciasse a concederla, vario e discorde è il parere dei nostri autori. Matteo d'Afflitto (e)[9], Grammatico (f)[10], Caravita (g)[11], il presidente De Franchis (h)[12], ed altri sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico (i)[13], il reggente Capecelatro (k)[14] e Capobianco (l)[15], la riportano un poco più in dietro, cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel gravissimo istorico, Angelo di Costanzo (a)[16], bisognerà dire, che il nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi conceduti a' Baroni, a Cavalieri particolari, tanto Napoletani quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso i medesimi liberalissimo, a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale nelle lor terre; e questo Istorico medesimo rapporta ancora, che il Re Ladislao concede la giurisdizione criminale ad Antonello di Costanzo sopra Tevarola, dov'egli ed i suoi per ottanta anni non avevano avuto altro che la civile (b)[17].

    Che che ne sia, se Roberto o altri suoi successori a qualche suo benemerito avesse usata questa insolita liberalità , egli è certo, che da Alfonso I e dagli altri Re aragonesi suoi successori, furon poste in uso; e con maggior frequenza fu , nelle concessioni fatte ai Baroni, data la giurisdizione criminale , o nell'investiture fu conceduto loro anche la potestà, ed arbitrio contenuto in queste quattro Lettere Arbitrarie, ed oggi si è ridotto a stile, e quasi formolario di tutte l'investiture , che si danno, di mettervi anche questa facoltà per clausola.

    Da ciò, n'è nato, che siccome prima queste lettere erano a beneplacito ed arbitrio del Principe, rivocabili e ristrette a certi confini ; così per quel che riguarda le persone de ' Baroni, per le concessioni, che ne tengono nelle loro investiture, sono irrevocabili; e maggiore si vide in ciò essere stata l'autorità, ed arbitrio dei medesimi, che degli Ufficiali regi, a' quali (come al Reggente e suoi Giudici della G. C. della Vicaria, a' governadori delle province, Capitani delle terre ed altri Ufficiali del Regno) fu prescritto dall'Imperador Carlo V per mezzo di sue prammatiche (c)[18] il modo di componere i delitti e commutar le pene corporali in pecuniarie, e vietato di farlo senza suo consenso o del Vicerè del Regno, e senza rimession della parte offesa, o ne' casi che si dovesse imporre pena di morte naturale , o di troncamento di membra. E poichè a' Baroni si trovavano concedute quelle lettere , affinchè il loro arbitrio stasse ristretto fra' termini del dovere e di giustizia; quindi l'istesso Imperador Carlo V con altra sua particolar prammatica (d)[19] stabilita per li Baroni e loro Ufficiali ordinò che non dovessero abusarsi della facoltà, che tenevano nella commutazion delle pene, ma servirsene fra' termini del giusto e con ragionevol modo: minacciandogli in caso d'abuso della privazione dei loro privilegj.



[1] (a) Calà de Praemin. M. C. V. cap. 2.

[2] (a) Tit. de tormentis, fol. 27.

[3] (b) P. Vinc. ann. 1352 p. 90.

[4] (c) Constitut. Ea quae ad speciale decus Franc. de Amic. de his qui feud. dar. poss. in c. sumus modo, fol. 43 numer. 2. Rosa in prelud. feud. lect. 11 numer. 10.

[5] (a) Andr. in Constit. locor. Bajuli.

[6] (b) Constitut. locor. Bajuli, et ad officium bajuli.

[7] (c) Constit. Justitiarii nome, et normam Consit. Justitiarii per Provincias. Constitut. Praesides, et Constit. Capitaneorum.

[8] (d) Freccia de subfeud. l. 2 auth. 2 num. 21.

[9] (e) Affl. in Constitut. contingit. 3 notab. et in Constit. ea quae ad speciale decus 4 notab.

[10] (f) Gramat. volo 28.

[11] (g) Caravita ritu 49.

[12] (h) Franchis decis. 510 nu. 4 et decis. 370 num. 2.

[13] (i) Franc. de Amic. ad tit. de his, qui feud dar. pos. fol. 43 n. 8.

[14] (k) Capecelatr. cons. 41 num. 10.

[15] (l) Capibl. de Baron. prag. 8 par. 1 n. 63 e 84.

[16] (a) Costanzo lib. 6.

[17] (b) Id. Hist. lib. 12 in fin.

[18] (c) Pragm. la sperata delictorum venia pragm. Et quia, etc.

[19] (d) Id. mandamus etiam.

 

venerdì 12 agosto 2022

§ 364 120822 Prestazioni feudali... Ma quante erano? Davide Winspeare, Niccolò Jeno de' Coronei.

Ancora un post nel deserto. A dire il vero non so nemmeno perché insisto. Bah...

Prestazione... altro che le ansie attuali, venire a capo delle prestazioni in epoca feudale - ed intendo fino alla emanazione della legge eversiva della feudalità del 2 agosto 1806 e oltre, ben oltre - doveva essere veramente un'ansia tremenda.

Davide Winspeare (dal web)

Cosa erano e quante erano le 'prestazioni'? Il loro numero è veramente straordinario, come si può vedere dall'elenco allegato e talune prestazioni sono a dir poco irrituali, impensabili dai più (segnalo: prestazione di 'Iddio volesse', ma tante altre non sono da meno). Winspeare ne elenca 1395... 1395 motivi di tassazione! Insomma, nulla sfuggiva all'occhio del 'barone' (nella letteratura giuridica dell'epoca si indica con 'barone' ed 'ex-barone' il signore feudale), imponendo un pagamento anche sull'aria che si respirava, il che doveva essere molto meno un modo di dire di quanto si possa pensare.

Niccolò Jeno de Coronei, in Dizionario demaniale amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie, Bari 1847, commentando la suddetta legge, dice:  A dì due di agosto dellanno 1806 la feudalità e le sue attribuzioni furono abolite. Per effetto di questo primo articolo di quella legge s'intesero aboliti ed estin­ti: [...] ogni prestazione ed opera personale che i feudatari riscuotevano  dalle  popolazioni e dai particolari cittadini.

Nel prosieguo, l'autore, alla voce 'prestazioni' informa che: 

I. Quali s’intendono.

1.° La prestazione è una corrisponsione incerta ed eventuale che cadeva o sulle persone o sulle terre. Si distinguono in signoriali e territoriali.

II. Si distinguono in signoriali e territoriali.

2.° Tutte le prestazioni erano o signoriali o territoriali. Le prime si eser­citavano sulle persone, e sulle giuri­sdizioni, e riconoscevano  la  loro origine da un dritto di signoria politica della quale usavano i baroni nei loro fondi per investitura in varie epoche ricevuta da' Sovrani. Le seconde aveva­no per causa un dritto di dominio, e si esercitavano sugl'immobili.

— Sì le une, che le altre erano in gran numero nel nostro regno, e pren­devano diverse denominazioni; de’ qua­li diritti a chi bramasse averne contez­za, lo rimandiamo all’eruditissimo li­bro di Winspeare, nel quale se n’enu­merano ben 1395 esistenti all'epoca del 1806.

Visto che il nostro Niccolò Jeno de' Coronei chiama in causa Davide Winspeare, che ai suoi tempi fu un faro assoluto, una specie di autorità suprema in materia di diritto feudale, nonché 'presidente' (procuratore generale) della apposita 'commessione feudale', riporterò qui il 'mostruoso' elenco sopra accennato.

In Davide Winspeare, Storia degli abusi feudali, Napoli, 1811.

Io credo che non possa né meglio né più au­tenticamente dimostrarsi lo stato della feudalità, nel tempo in cui fu preso l'espediente definitivo di sotto­porre ad un riesame unico tutti i diritti contesi, se non producendo l'indice de' diritti e de' gravami de' quali ha giudicato la commissione feudale. Egli è vero che i comuni, per dare un aspetto più favorevole alle lo­ro ragioni, hanno alcuna volta supposto esistente quel ch'era già estinto, ma questo artifizio che ha potuto ve­rificarsi in alcuni casi particolari non può presumersi nel generale. Del rimanente per dare una giusta misu­ra di giudizio su di questo indice si possono distingue­re le prestazioni in generi o in denaro dalle ope­re e da' servizi in natura. Questi secondi, se se n'ec­cettuano i trasporti, erano tutti cessati o transatti in denaro, le prime erano tutte in vigore e si sosteneano o giustificandone, o scambiandone, o coloran­done i titoli. Ho fatto un'eccezione pe' trasporti, per­chè anche questi si sostennero dopo la pubblicazio­ne della legge, e fa d'uopo per essi d'una particolar dichiarazione del ministro di giustizia del di 9 otto­bre 1806, onde vietarne la prestazione. I baroni so­stennero che i trasporti de' generi a' loro magazzini o alle loro case dovesse riguardarsi come parte delle mercedi convenute; il che in alcuni rari casi era ve­ro, ma nella più parte non era se non un pretesto per colorare il servizio personale delle angarie.

Non credo pregiudizievole all'ordine delle materie il premettere qui l'indice di questi diritti, perchè il conoscere semplicemente il fatto e lo stato attuale delle cose non influisce per nulla nell'analisi delle cause da cui questo fatto è nato. D'altronde l'avere innanzi agli occhi il termine a cui questi abusi sono pervenuti agevola così l'intelligenza degli avvenimenti intermedj, come il ravvicinamento delle diverse epoche degli abusi fra loro. Finalmente la notizia preliminare de' molti nomi che i gravami baronali hanno preso fra noi, mi esonera dalla necessità di diverse spiegazioni che sa­rei stato nella necessità di farne. Questi sono i mo­tivi pe' quali ho creduto utile l'inserire il seguente ca­talogo.

NOTA: I gravami segnati coll'asterisco * sono comuni alle popolazioni albanesi e greche. Quelli notati col segno +  sono i gravami de' feudi della Viceregina Anna Carafa, di cui si è parlato nella nota 103.

A

* Abbeverare, diritto pagato al barone per la fa­coltà di abbeverare ne' demanj co­munali, e ne' pozzi de' comuni e de' particolari; Abitazioni, prestazione per canone sulle abitazio­ni che si fabbricano; impedimento di costruire o di rifare le; * Accetta, prestazione per ogni; Accordio, prestazione a titolo di; Accordio de' molini, idem; Accordo de' comumali, idem; Accordo de' be­stiami, idem; Accordo, prestazione a titolo di transazione; di accordo per tenere nell'abitato il porco, le pecore, la gallina, gli animali; prestazione a titolo di transazione di accordo per non pulire le strade; prestazione per non pagare l'onoratico, detta; Acquaro, prestazione in denaro o in polli per ciascuno; * Acque fluenti, diritto di deviare le; privativa delle; restrizione d'uso delle; *Acque piovane, prestazione per la concessione delle; prestazione per attingere l'; * trasporto forzoso dagli uomini del feudo delle; * trasporto forzoso dalle donne del feudo delle; * Acque sorgenti, privativa delle; Adjutorj, prestazione nascente da antichi arretrati di; Adoa, prestazione a titolo di; Adoa del castello, prestazione detta; Adoa di agosto, prestazione detta; Affitto, impedimento nell'affitto delle proprietà particolari; Agente del barone, prestazione all'; prestazione pel mantenimento dell'; Agio di moneta di rame, ne' pagamenti da farsi al barone; * Agnelli, prestazione di un agnello per ogni mandra V. Decima; Agosto, prestazione in pollame nel mese di; * Aje, proibizione di tenere aje particolari; necessità a' cittadini di trasportare i loro generi alle aje de' baroni; Ajuto di costa, prestazione detta; Albero, prestazione in danaro per ogni; * Alberi, proibizione per l'uso degli alberi per fuoco, per bisogni rurali, per industria; Allegata, prestazione a titolo di; Alimenti del vescovo, prestazione a titolo di; Allistamento dei fieni, prestazione detta; Alloggio, diritto di; Alloggio delle persone di corte, prestazione per l'; Alloggio delle squadre, idem; Alloggio de'  su­balterni, idem; Amministrazione della giustizia, diritti dell'; Ancoraggio, diritto di; Angarie, V. animali, corrieri, trasporto; Anguille, diritto di pescare le; prestazione per la pesca delle V. pesca; Animali, diritto di obbligare i cittadini a ser­virsi degli animali del barone per la tritura delle vittovaglie, e di pagarne la mercede ancorché non ne facessero uso; diritto d'immettere gli animali ne' demanj universali; ne' territorj de' particolari; + diritto di non far macellare animali, quante volte il barone ne avesse de' suoi morti e morbosi; prestazione per ogni morra di animali vaccini, pecori­ni e caprini; prestazione pel calpestio degli; prestazione di due rotoli  di carne per ciascun animale vaccino; prestazione per gli animali grossi; prestazione della maggior parte del petto degli animali che si ammazzano; prestazione pel pascolo degli animali colonici; prestazione di  quattro rotoli di lacerto per ogni ani­male bovino; prestazione del quarto degli animali uccisi nell'atto del danno; + prestazione dei quarto degli animali selvaggi che si uccidono da' cacciatori; prestazione nella vendita degli animali bovini; prestazione per ogni animale  da soma, o da vettura; proventi di bagliva sugli; requisizione forzosa degli animali dei cittadini; tributo a titolo di bagliva per gli ani­mali che si menano ad abbevera­re; V. decima; * Animali indomiti, prestazione di mezzo tomolo di gra­no per ogni animale indomito; Animali dannificanti, prestazione  per l'affitto della casa ove si tengono rinchiusi gli; Animale minuto, prestazione per ogni; Antica osservanza, prestazione detta; Antichi privilegj, prestazione a titolo di conferma di; Appattuato, diritto di; Approbo, prestazione detta; * Aquedotto, prestazione pagata da' comuni, e dai cittadini per accomodare l'aquedotto de' baroni; Aratro, diritto di; prestazione a titolo di; Archivio, pretensione di tenere l'archiviò dell'università; * Arciprete, diritto di nomina dell'; Arcipretura, diritto di pretendere all'; Armigeri, prestazione agli; prestazione agli armigeri del barone per la custodia delle vigne; prestazione agli armigeri del barone di una certa quantità di lana nella tosa delle pecore; Armi rurali, prestazione per la licenza delle; Aschie o fiaccole, prestazione per far le; Asino, prestazione per ciascun; Asini, prestazione nella vendita degli; Assenso, prestazione a titolo di; Asta fiscale, diritto dell'; + Atti civili, prestazione a titolo di; Atti franchi, uffìzio degli; Aumento, prestazione sulla misura a titolo di; Autenticò, prestazione a titolo di.

B

*Bagliva, diritto della; prestazione per l'affitto della; prestazione di servizi gratis tra' cittadini ammogliati infra l'anno a titolo di; *Baglivi,elezione di due persone per servire gratis all'agente del barone da; Baglivi, prestazione pei; *Baglivi del bosco, prestazione a titolo di; Bajulare, giurisdizione; Bambagia, diritto proibitivo de' manganelli di; V. decima; Bandi, prestazione a titolo di; Bandi pretorj, prestazione a titolo di; * Baracche, dazio per le; * privativa delle baracche nelle fiere; Barca pescareccia, prestazione per ciascuna; Bargello, prestazione pel; prestazione per la provisione di due bargelli; prestazione pe' bargelli a piedi o a cavallo; prestazione a' bargelli ch'è obbligato il barone di mandare per l'accompagnamento del procaccio, del carruggio, etc.; Barigellato, prestazione a titolo di; Battendiero, prestazione pel; Beni, appropriazione de' beni in caso di estinzione di successione; Beni vacanti, diritto de'; Beni escadenziali, diritto di succedere ne'; Beni comunali, ingerenza nell'amministrazione de'; Benefizj, diritto di nomina nei; Bestia da soma, prestazione per ciascuna; Bestiame, prestazione pel ricovero del bestiame nelle grotte esistenti nel demanio comunale; prestazione pel passaggio del bestia­me nelle pubbliche strade; Bilancia, diritto di; Bocca, prestazione a titolo di; Bollette, prestazione a titolo di; *Bonatenenza, peso di bonatenenza dovuto dall'ex barone e non soddisfatto; Botteghe, diritto proibitivo delle; Botteghe di pizzi­carolo, prestazione per le; Botteghe lorde, idem; Bottoni , prestazioni de'bottoni di tutti gli ani­mali che si macellano; * Bracciale, prestazione in denaro da ciascun; prestazione in paglia da ciascun; prestazione a titolo di; Brigata, prestazione a titolo di; * Bruchi, esenzione de' baroni per l'estirpazio­ne de' bruchi; Buccellato, prestazione detta; Bue, prestazione per ciascun; prestazione della coscia di dietro o del gambone di ogni bue che si ammazza o muore; Buoi, diritto di servirsi de' buoi altrui; diritto di servirsi de' buoi altrui per la tritura delle vittovaglie diritto pel trasporto delle vittovaglie; prestazione per ogni pajo di; prestazione di un tomolo di grano bianco, e di un tomo­lo di orzo da' padro­nali dei; giornate franche de' buoi, ed in iscambio doppie opere personali de' cittadini; Buon accordo, prestazione a titolo di; Buon governo, prestazione detta di; Buon natale, prestazione a titolo di.

C

+ Caccia, diritto proibitivo della prestazione pel maestro di riserva della; Caccia colla ba­lestra, prestazione per la; Caccia colle reti, idem; Caccia  collo schioppo, idem; Cacio, prestazione di cacio per ciascun pecoraro, capraro, vaccaro, possessore; prestazione di due giornate di cacio per ciascuna mandra; Caducità, diritto di caducità su' gentileschi; Calcara, prestazione per ogni; V. calce, decima; Calce, prestazione per far; prestazione per le fornaci della; dritto sulla; Calcinai, dritto di far; Calessi, pena de' calessi che passano pel bosco; Camera, pena di; Camera riserbata, prestazione pagata al barone per la esenzione degli alloggi militari; * Camerlengo, prestazione a titolo di; Camerlengato, prestazione a titolo di; Camini, chiusura degli antichi; Campanello, prestazione a titolo di; Canape, prestazione di un manucolo di canape per la maturazione che se ne fa nel lago; Cani, prestazione pe' cani del barone; Canneto,diritto detto del; Canneti, prestazione di mezzo tomolo di grano per ogni tomolata di terra ad uso di; divieto di far; Cannicci a pesca, prestazione per poter fare i; Canoni, prestazione in generi a titolo di; sugli ortali; * su' torricelli; * su i fondi de' particolari; * alterazione de' canoni  convenuti, e soliti; * Canonicati, diritto di provvedere i; * Capitano di campagna, prestazione pel; * Capitazione, per ogni massaro a titolo di bagliva, portolania e fida; per ogni colono, idem; per ogni bracciale, idem, per ogni vedova, idem; Capitolazioni, prestazione per la sottoscrizione delle; prestazione per conferma di; Capitolo, prestazione a titolo di; Capone, prestazione pe' molini di un; Cappelletti, prestazione in; *Capra, prestazione di un quarto di carne per ciascuna; Capre, prestazione per ogni cento; regalia da' possessori di; Capretti, regalo in; prestazione di uno per ogni cento; Caraffa, prestazione pel diritto della; Caraffe, divieto di  visitarsi da' catapani del comune le caraffe  nelle taverne baronali; Carboni, prestazione per far; Carboniere, prestazione per le fornaci delle; Carcerati, trasporto in ex-feudi distanti de'; prestazione per la messa de'; prestazione per non mandare i carcerati fuori territorio; Carcerazioni ad arbitrio dell'erario; Carceri, abuso nel mantenimento delle; prestazione per l'affitto delle; prestazione per le; obbligo di guardare le; canone per le; Carceri comuni ad uomini, e femine, nel palazzo baronale; Carceriere, prestazione  per provisione del; Carnaggio, prestazione a titolo di; * Carnatica, prestazione di animali porcini, detta; Carne, gabella della; dazio sulla carne che si macella; franchigia del barone e de' suoi uffiziali di un grano a rotolo sulla; Carnevale,prestazione in galline nel; V. galline; diritto proibitivo della vendita della carne de' neri nel; Carrettura, prestazione a titolo di; Carri, pena de'carri che passano pel bosco; * Carriaggio, prestazione a titolo di; Casa, prestazione in denaro o in galline per ciascuna; prestazione su' secondi, terzi, e quar­ti piani delle; divieto di edificar; Casa di corte, prestazione per la; Casa nuova, prestazione per ciascuna; Case, prestazione per le case addette al governatore; prestazione per le case addette al­l'alloggio de' commissari; prestazione per le case addette all'alloggio de' pellegrini; * Casalinaggio, prestazione su i suoli delle abitazioni, delle capanne e de' tugurj, detta; * Castagne, diritto di raccogliere le castagne nei demanj comunali e ne' territori dei particolari; * prestazione in denaro per le; Castellania, prestazione a titolo di; Castellano, prestazione per la provvisione del; prestazione pel; prestazione a titolo di; Castello, prestazione per le fossate, e spinate del; prestazione a titolo di; prestazione per la rifazione del; Catapanato, diritto di; Catasto, prestazione sotto titolo di; Cattura de rei, prestazione per la; Cavalcatura, prestazione in paglia per ogni; Cavalierato, prestazione sotto titolo di; Cavalli, requisizione forzosa de' cavalli dei cittadini; * Cavallo, prestazione per ciascun; Cause ignote, prestazione per; Celle, prestazione a titolo di; Censarelli, prestazione a titolo di; Censo di colle maggio, prestazione a titolo di; Censi in denaro, sulle case; sulle scale; su' ballatori; sulle vigne; su' territorj; sulle mura; sulle fosse; sulle porte della città; su' luoghi pubblici de' borghi; sugli alberi; ne' territorj colonici; ne' territorj particolari; sugli orti; sulle case di masserie; sugli scariazzi; sulle difese de' comuni su i molini de' comuni; Censi in grano, idem; Censi in vino, idem; Censi in generi, idem; Censi minuti, diritto di obbligare una persona comoda a prendersi per esatti i; prestazioni a titolo di; Censi solari; * Centimoli, prestazione pe'; * privativa de'; Ceppo, prestazione a titolo di; diritto del; Cera, prestazione in; prestazione nel giorno di S.Quirico in; Ceramili, prestazione sul panizzo detta; Cereo, prestazione pel; Cerusico, pagamento di maggior salario pel; * Cesinazione, diritto di;* Cesinazioni, proibizioni delle; Chianche, diritto proibitivo dellte; * Chiusura della montagna, prestazione a titolo di; Chiusura del par­co comunale, prestazione per accordare all' univer­sità il permesso della; * Chiusura de ter­ritorj, diritto di accordare a' cittadini il per­messo di chiudere i proprj territorj; Ciavarro, prestazione di un; Cinghiale, prestazione del quarto di ciascun cinghiale che si ammazza; Cinquegranella, prestazione da' pubblici panizzatori sotto nome di; Cinquina a tomo­lo di ulive, prestazione detta; Cinquina villana, prestazione per la molitura a titolo di; * Colonia, espulsione di coloro che hanno ac­quistato diritto di perpetua alterazione delle prestazioni convenute, o solite per le terre date a; * appropriazione degli alberi  e dei frutti delle terre date a; * appropriazione del pascolo nelle terre date a; clausurazione, prestazione pel dritto di; Cocomeri, prestazione per piantarsi i; Colletta, regalo di Natale, e Pasqua a titolo di; Colletta di S.Fran­cesco, prestazione detta; Colletta di S. Maria, idem; Colletta di S. Pie­tro, idem; Colombi, divieto di ammazzar; V. caccia; Colombaje, divieto di tener; * Colta del castel­lo, prestazione detta; * Colta vecchia, prestazione a titolo di; Coltello, prestazione pel diritto del; Comando, prestazione detta; * Commestibili, divieto d'imporre le assise nelle taverne baronali su i; divieto di vendere; Compassatori, prestazione dai; Compasso, diritto del; Concessione di luoghi comunali, diritto della; Condottura delle some del baro­ne in Napoli, prestazione per la; Confiatura, diritto di (specie di scannaggio); Contrattazione, impedimento nella libera; Contratto, prestazione per ogni; Convenzione, prestazione a titolo di; Coppitelli, prestazione detta; Corda, prestazione di bagliva a titolo di; Cordolio, diritto del; Cordorio, prestazione a titolo di; Corpi baronali, affitti forzosi de'; Corpi giurisdizio­nali, prestazione per la cessione de'; Corpo stabile, prestazione  per ciascuna vendita di; Corrieri, diritto di obbligare i cittadini a ser­vire da; Corte locale, eccessi ne' diritti  di attitazione della; * Corso, diritto del barone di tenere ad er­ba i demanj delle università, e i fondi seminatori de' particolari per una parte dell'anno, per un anno intero, per un biennio, per un triennio, per un quatriennio, per un quinquennio, per un ses­sennio, detto; Cortesia, prestazione sotto nome di; Cortine, V. vacui delle vigne; Cose dubbie, prestazione a titolo di; Cose transatte, idem; Covertura, V. terraggio; Crediti, prestazione a titolo di; Creta, divieto pe' cavamenti di; prestazione per la cottura della; Crocera della trippa, prestazione all'erario ed all'agen­te del barone de' visceri degli animali, detta; Cultorio, prestazione a titolo di; Cunnatico, prestazione detta; Curativa, prestazione a titolo di; Custodia, prestazione  di bagliva a titolo di; prestazione in granone a titolo di; prestazione in fagioli a titolo di; Custodia del castello, prestazione detta.

D

Danno ne' fondi de' particolari, diritto di esigere la pena del; Danni dati, prestazione a titolo di; Dazj civici, diritto di aumento de'; Debite, prestazione detta; Debitori, prestazione per la cattura de'; * Decima, degli agli; * degli animali; * degli agnelli; * degli alberi secchi; * degli allievi degli animali minuti; * degli animali minuti; * degli animali che servono all'istruzione de' fondi; * dell'avena secca; * dell'avena in erba; * della biada; * delle biade che si recidono in erbe; * del cacio; * della calce; * del capocantiere; * de' capretti; * delle capre; * de' ceci; * delle cipolle; * delle cocozze; * dell'erba; * delle fave; * de' fichi; * delle foglie; * de' formaggi; * de' fornelli ove si lavora la seta; * de' frutti; * de' frutti degli alberi comuni; * de' frutti in denaro; * de' frutti statonici; * de' garofali; * delle ghiande; * del grano; * delle immondezze; * della lana; * de' legumi; * del letame; * de' limoni; * del lino; * de'lupini secchi; * de' lupini verdi; * de' manganelli da tirar la seta; * de' mattoni; * del mele; * del miglio; * delle mortelle; * delle noci; * degli ortaggi; * dell'oglio; * dell'orzo; * de' palmenti; * delle pecore; * della pesca; * del pesce; * del persemolo; * delle pietre; * de' porchetti, e porcelli; * de' portqgalli; * del prezzo delle vendite; * del prodotto degli orti irrigati; * delle ricotte; * del ricolto de' generi fuori feudo; * della scaglia; * de' seminati; * degli statonici; * delle tegole; * della terra cotta; * delle verdure; * del vino mosto; * de' vini; * delle vittoivaglie; * delle ulive; * delle uova; * delle uve de' pergolati; * del zafferano; Decima, imposta fondiaria, pagamento negato da' baroni; Decima de' curati, prestazione a titolo di; Decima fuori ter­ritorio; Decima sacramen­tale; Decima transatta, prestazione detta; Decimare, diritto di; * Defunto, prestazione per ogni; Demanj comunali, prestazione pel permesso  di affit­tare i; Demanj comunali, prestazione pel permesso di pascere ne'; prestazione del terzo degli erbaggi ne'; prestazione del terzo de' terraggi ne'; contratto di pegno de'; affitti perpetui al barone da'; vendita al barone de'; + donazione al barone de'; consunzione de'; servitù costituite ne'; + usurpazione de'; + occupazione de' confini ne'; costruzione di edifizj ne'; Demanj feudali, censuazione de'; affitto de'; Denaro comunale, diritto di amministrare il; Devoluzione,  diritto di devoluzione de' fondi lascia­ti incolti pertre anni; * Difese, formazione di difese contra le regie prammatiche; diritto di far chiuse, o difese delle ghiande, e delle castagne del ter­ritorio intero del feudo; Diffida,pena di contravvenzione a' diritti di pascolo, detta; Dignità, diritto di provedere le dignità chiesastiche; Diritto delle torri, prestazione detta; Diritto della spi­ga, prestazione a titolo di; Diritto plateatico, prestazione a titolo di; Diritto di tingere color turchino e verde, prestazione pel; Diritto doganale, prestazione sotto nome di; Diritti, prestazione a titolo di; Diritti baronali, prestazione sotto nome di; Dogana, da' vaticali e trainieri; prestazione di mezzo rotolo di carne per ogni animale che si ammazza da' parti­colari a titolo di; * prestazione su i commestibili a titolo di, V. piazza , e plateatico; Doganella, sull'estrazione de' generi, e sulla vendita degli animali; Donativo, prestazione a titolo di; per una familiare  del barone chiamata Madama Isabella;  per una nobile scaduta Messinese; per la damigella di questa scaduta; + Donazione, d'una parte del prezzo del fondo; + in occasione di aver il barone otte­nuto il titolo di duca o di principe; V. demanio; Doni ne' giorni solenni; Doppia copertura sugli orti, V. terraggio; Doppia decima, im­posta fondiaria, pagamento negato da' baroni; Doppia prestazio­ne in un anno sullo stesso ter­ritorio; Due patacche, prestazione detta; Due per cento, diritto di esigere il due sopra le vendite de' per certi fondi  del­l'intero territorio; Duodecima, prestazione a titolo di; degli agli; dell'avena; delle cipolle; delle fave; del grano; del lino; dell'orzo; della verdura.

E

Edifizj, proibizione di migliorare gli antichi; proibizione di costruire nuovi; Embrici, prestazione per ogni cotta o fornace di; Entrade, prestazione a titolo di; Entratura, diritto di; Erariato, prestazione detta; Erario, diritto di obbligarsi un cittadino a far da; pagamento ad arbitrio del barone pel salario del suo; prestazione   a titolo di; prestazione per l'; prestazione per la provvisione dell'; prestazione per l'ajutante dell'; Erba, diritto dell'erba de' demanj comunali; diritto dell'erba de' fondi de' particolari; parata ne' demanj comunali dell';  prestazione per l'uso dell'erba nei; demanj feudali; Erba detta buda, diritto proibitivo dell'; * Erbaggio, prestazione per l'; prestazione di due animali da ciascun padrone di mandra a titolo di; Erba statonica, diritto ne' demanj comunali dell'; diritto ne' demanj feudali dell'; diritto ne' fondi de' particolari dell'; * Erbatica, prestazione al barone per gli animali che pascolano così ne' fondi pro­pri, come in quelli d'altrui pro­prietà, detta; * Erbe agresti, diritto dell'; privativa dell'erbe agresti ne' fondi de' comuni, e de' particolari; Eredi giumentini, prestazione su' cavalli a titolo di; Esattore, prestazione per l'esattore degli stagli; Esazione, diritto di; Escrementi, diritto esclusivo di raccogliere gli escrementi degli animali esistenti nel mercato; Esitura, diritto di; Estagli, prestazione a titolo di; Extra terraggio, prestazione a titolo di; V. fuori terraggio.

F

Fabriche, prestazione per la licenza delle; * Falancaggio, diritto di; Falsi pesi, prestazioni a titolo di; Famiglia  Anto­nucci , prestazione a titolo della; Fascia, prestazione a titolo di; Fascine, prestazione a titolo di; Fasciola, prestazione a titolo di; Fasciolla, prestazione a titolo di; Fenaide, prestazione detta; * Federatico, prestazione a titolo di; Ferro, diritto detto di; Ferri, prestazione a titolo di; Feti giumentini,   prestazione   per ogni   giumenta   che partorisce a titolo di; Fettucce, prestazione per; * Feudalità dell'intero territorio; Feudali, prestazione sotto nome di; Feudali gentili, prestazione della terza, o quarta parte del prezzo nella vendita dei fondi sotto titolo di; Fiaccole o asche, prestazione per far le; Fiato de' porci, prestazione a titolo di; * Fida, degli animali; * alterazione de' soliti diritti di; * eccesso di  fida ne' demanj  feudali per escludere gli usi de' cittadini; degli animali che vanno ad abbe­verarsi; degli animali inservienti all'istruzio­ne de' fondi; per ogni animale che va a prende­re il ricolto ne' fondi de' particolari; degli animali che passano pel feudo; de' bracciali, o sia prestazione   per ogni bracciale; del carbone; de' casali; del catrame; delle cornette di pino; del demanio; ne' demaniali universali; dell'erba agreste ne' territori appadronati; dell'erba agreste ne' territorj de' forestieri; de' legnami; detta de ripto per gli uomini, e per le donne di diverse condizioni ed età che abitavano nel feudo; della spiga ne' territori appadronati; ne' territorj appadronati; ne' territorj colonici; pel trasporto della neve; delle vacche; Fieno, diritto di tagliare il; Fiere, dazio nelle contrattazioni che si fan­no nelle; Filandine, prestazione per la misura  delle filandine tessute dalle donne; + Filettelli, prestazione a titolo di; + Filetti, prestazione a titolo di; Filettucci, prestazione all'erario o all'agente del barone in; Filietti, prestazione a titolo di; Finestra, prestazione per ogni; Finestre, prestazione per tener legni fuori delle;  Fiscali, eccesso di esazioni  fatte da' baroni su i comuni pe' pesi; Fiume, diritto, proibitivo del; privativa del letto del; Focaggio, prestazione per ogni fuoco, detta; * Focoliere, prestazione detta; Fogliame, gabella del; Foglie, prestazione sulle; prestazione per piantarsi le; Foglietta, prestazioni a titolo di; Fondaco, prestazione per fitto del; prestazione a titolo di; Fondi, prestazione nella vendita de'; Foresta comunale, prestazione per la; * Foreste comunali, usurpazione delle; Forestaggio, prestazione detta; diritto di;* Forestiere, prestazione per ogni forestiere abi­tante nel feudo; prestazione da ogni forestiere per condurre la sposa nel comune dopo otto giorni; Forestieri, prestazione ne' contratti de'; proibizione di ospitare forestieri nel­le case private; Fornace, prestazione per ogni; Fornatico, prestazione a titolo di; * Fornelli, prestazione sul panizzo sotto nome di; Fornetti, prestazione a titolo di; Forni, diritto de'; prestazione pe'; prestazione per tenere i forni in casa; prestazione per l'edificio de'; prestazione da ogni famiglia pel di­ritto proibitivo de'; prestazione di due rotoli di pane per ogni tomolo di grano che si panizza; pel diritto proibitivo de'; Forni, la stessa prestazione da ogni campiere; Fortificazione,diritto di; Fossa, prestazione per la conserva della neve a titolo di; Fronda della cor­te a' forestieri, prestazione a titolo di; Frumento, proventi di bagliva sul; Frutta, proventi di bagliva sulle; Frutto delle ghian­de, prestazione pel; Funzioni fiscali, prestazioni a favor de' baroni a tito­lo di; * Fuoco, prestazione in denaro per ciascun; prestazione di una gallina, e d'uno o più pollastri per ogni; prestazione in grano per ogni; regalo per ciascun; tre regali per ciascun; Fuochi di Albanesi, prestazione a titolo di; Fuori terraggio, prestazione per la facoltà di seminare fuori il territorio del feudo, detta.

G

Gabella, de' commestibili; della carne; della farina; de' foresi; delle frutta; proibizione all'università di stabilire; Gabella della farina, franchigia del barone dalla; Gabelluccia, del grano; del vino; prestazione a titolo di; prestazione di due grani a tomolo di farina e di mezzo rotolo di pasta per ogni tomolo di pane  cotto nei pubblici forni a titolo di; Gaifo, diritto di; Gaifi, prestazione per portolania su'; + Galline, diritto di  prendere per forza e ammazzare le; prestazione in denaro per le; prestazione in; prestazione pe' nuovi edificj in; regalo di; Gambone, prestazione detta del; Gentileschi, prestazione a titolo di; Gelsi, diritto di appropriarsi il frutto dei gelsi piantati nelle pubbliche strade; Gesso, diritto proibitivo del; Ghiandare, diritto di; Ghiandatura, prestazione a titolo di; Ghiande, diritto delle; diritto di raccogliere ne' demanj del comune le; diritto di appropriarsi le ghiande in tutto il territorio; Giornate, d'amore; per amore; aratorie; di agnelli; di bracciali; di buoi; di corte; di capretti; di formaggio; franche. a fuoco; + di mietere; di latte; di ricotta; + della fabbrica del palazzo baronale; per la parata delle acque; + senza mercede; quattro di fatica in ogni settimana; tre nella vigna baronale; Giovenco, prestazione per ogni; Giovenchi, prestazione nella vendita de'; Giudice locale, prestazione pel; Giudice delle se­conde cause, diritto di eleggere il; Giudici annali, prestazione pe'; Giumella, prestazione detta; Giumento, prestazioni per ogni; Giumenti, prestazione nella vendita de'; Giurati, opera di 60 cittadini  sotto nome di giurati  per  l'esercizio della giurisdizione; Giurisdizione, dritto della; di prime cause, di seconde cause, criminale, civile, bajulare, giudiziaria, idem; abuso di; Giustiziaria, diritto di; Gradini, prestazione di portolania sui; Governatore, prestazione per la pigione della casa del; prestazione pel salario del; pretensione di tenere il governatore perpetuo; Grazie, prestazione a titolo di; prestazione in compenso di; Grazie giurisdi­zionali, prestazione a titolo di; Granateria, prestazione a titolo di; Granetteria,  prestazione a titolo di; Grano, capitazione di uno stoppello di gra­no per rifazione della fontana; prestazione dal comune in; prestazione da' particolari in; prestazione da ogni massaro di buoi in; prestazione di un quarto di tomolo di grano a  titolo di decima; prestazione per la condottura dei grani de' baroni in Napoli; prestazione di grano crivellato ed alla colma; Grascia, prestazione detta; Grassa, specie di gabella detta; Gregge, prestazione per ogni; Grotte, prestazione per le; Gualchiera, diritto proibitivo della; diritto di obbligare i cittadini a tirar le macchine della; Guanti, prestazione in; Guardia, prestazione a titolo di; prestazione in granone a titolo di;  prestazione in fagioli a titolo di; Guardiano delle vigne, prestazione pel; Guardie notturne, prestazione a titolo di.

I

Iacitura, prestazione detta; Iddio volesse, prestazione detta; Immondezza, prestazione per la facoltà di gettare nella strada l'; diritto detto d'; V. decima; Incenso, prestazione in; Inculti, prestazione a titolo d'; Incuse di danni dati, prestazione a titolo d'; * Indebito, esazioni fatte dal barone per diritti e prestazioni non dovute; Individuo, prestazione da ciascun individuo tanto maschio che femmina dell'età d'anni quattro in sopra; Inferta, prestazione al barone a titolo d'; prestazione al segretario a titolo d'; prestazione al viceconte a titolo d'; * Ignoti presenti, prestazione a titolo d'; * Irrigazione, prestazione per l'; Istrumentarj, non dovuti; prestazione a titolo d'; Jus aquandi, prestazione a titolo di; caccavi, camerae, camillae, cunnatici, ferri, foderi, fornatici, * fumi, fundaci, fundi, gallinarum, d'incamberatura, lignandi, mannarae, moliendi, munditiarum, obbligatae, panizzandi, pasculi, * di pelo, portelli, * polledri, quindemii, sanguinis, spicacii, stercoris, di sterzatura, della carne, ordinario, idem; Jus turris, prestazione su' generi esposti alla dogana, detta; Jus umbrae, prestazione per ogni albero a titolo di; Jussi transatti, prestazione a titolo di; Juvatico, prestazione detta.

L

Lacci, prestazione a titolo di; Latticini sulle mandre, V. giornate; Laudemio,sulla vendita de' beni; sulla vendita delle case; prestazione a titolo di; Lavatojo, diritto di lavatojo sulla lana; Legna, prestazione a titolo di; diritto  d'appropriarsi   delle  legna che portano via le alluvioni; * prestazione di una soma di legna per gli animali da carico; Legname, prestazione della quarta parte  del prezzo del; * Legnare, diritto di; privativa di; Legumi, proventi di bagliva su'; prestazioni su'; Lenzuolo di paglia, prestazione a titolo di; Letti alla famiglia, prestazione pe'; Lettiera, prestazione a titolo di; Licenza di mietere, prestazione per la; Licenza delle fabbriche, prestazione per la; Licenza da caccia, prestazione per la; Lido del mare, diritto proibitivo del; Ligamella, dazio sull'estimo degli orti  di ver­dure e melloni, detto; Lingue, prestazione delle lingue degli animali che si ammazzano; * Lini, prestazione per le gore private  da macerar; prestazione per la macerazione de'; Lino, prestazione per la ridecima del; Liquerizia, diritto esclusivo ne' territorj de' parti­colari della; Locanda, diritto proibitivo della; Locatoraggio, prestazione detta; Loggetta, prestazione a titolo di; Luoghi vacui, prestazione a titolo di.

M

Maccaroneria, affitto della; proibitiva della; Maccaroni, prestazione per l'ingegno de'; Macellai,diritto di far tenere a' macellai sospesa la carne senza venderla se prima non si fossero serviti l'era­rio e la gente del barone; prestazione da macellai per ogni animale che si ammazza; * Macello, diritto proibitivo del; prestazione pel; Macinatura di mole, prestazione per la; Maestro di fiera,diritto di nominare il; Magazzini baronali, diritto di far trasportare i terraggi ne'; * Maggesi, terraggio e decima sulle; Magistrati, impedimento a potere adire  i   margistrati di Napoli; Majali, prestazione per ogni 100; Manna, diritto di appropriarsi la manna che producono gli orni de' fondi co­munali; Marca, prestazione per le  gregge porcine e pecorine, detta; Massaro, prestazione da ciascun; prestazione in paglia da ciascun; Mastrantuono, prestazione a titolo di; Mastrobaglivi, prestazione pe'; Mastrodatti, diritto di eleggere il; Mastrodattia, proprietà della; abusi di diritti della; prestazione per transazione di diritti di; Mastrodattia pic­cola, diritto detto; Mastromassaro, prestazione detta di;  Mastromercato, prestazione a titolo di; diritto dell'elezione del; Matinate, prestazione a titolo di; Medico, prestazione pel maggior salario del; Melloni, prestazione per piantarsi i; Memoriali, diritto sulle proviste de'; Meraggio, diritto del; Mercede, negazione della mercede a quelli che prestano la loro opera pel barone; Mercede de' cavallari, prestazione per la; Mesate feudali, prestazione a titolo di; Messe, prestazione pel peso delle; Metà, prestazione della metà nella rendita delle difese comunali; prestazione della metà nella rendita de' demanj comunali; prestazione della metà dell'erbaggio del comune; prestazione della metà del terraggio del comune; Metà del feto maschio giumentino, prestazione della; Mezza fida, prestazione a titolo di; Mezzanella, prestazione in olio da ogni possesso­re o ingabellatore di ulive, detta; Mezzapietra, prestazione a titolo di; Mezzasemenza, prestazione su' demaniali universali, detta; prestazione su' territorj particolari, detta; V. terraggio; Mezze galline, prestazione detta di; Mezzi polli, prestazione a titolo di; + Mietitore, prestazione da ciascun; * Migliorie, appropriazione delle migliorie fatte da' coloni, dagli enfiteuti, dai conduttori; Minule, prestazione della terza parte dellaparte della pesca delle; V. pesca; Minuto, dazio nelle contrattazioni che si fanno nelle fiere, detto; Minutolo, prestazione a titolo di; Minuzzaglia, prestazione   per ogni dieci  animali piccioli, detta; Misura, diritto di; Mogli, diritto di obbligare le mogli al pagamento de' debiti degnanti assenti; Mole, prestazione delle mole  per arrotare i ferramenti; Molinari, prestazione su'; Molini, diritto proibitivo de'; diritto di obbligare un cittadino massaro a trasportare per l'intero anno i generi appartenenti all'estaglio de'; diritto di obbligare i cittadini a tirar macine, canaloni di legno, ed altri attrezzi de'; locazione de'; privativa de; prestazione per non essere astretti i cittadini a macinare nel molino destinato dal barone; prestazione per le fatiche nel molino baronale; prestazione della quarta parte sul molino comunale; prestazione per l'aquedotto che va ad animare il molino del barone; prestazione per pagar l'artefice che accomoda i; prestazione di dieci salme di grano per causa de'; prestazione per la preferenza de' cittadini a forestieri ne'; Montagne, prestazione pe' diritti sulla feudalità delle; Montano o sia trappeto, diritto proibitivo del; Montone, prestazione per ciascun; * Mulo, prestazione per ogni; Mule, prestazione sulle; prestazione nella vendita delle; Mungitura tran­satta, prestazione in denaro per ogni cen­to capre o pecore a titolo di; Munta, prestazione detta; prestazione per le capre detta; prestazione per le pecore detta; prestazione per le vacche detta; Muraglie, prestazione per la rifazione  delle muraglie che circondano l'abitato; prestazione pel diritto delle.

N

* Natale, presento di; prestazione nel; prestazione in gallinacci nel; prestazione in legna nel; strena di; Negozianti, prestazione da' negozianti pel suolo che occupano nel tempo di fiera; Neri, diritto proibitivo di vender; diritto di vendere forzosamente al­l'università i; prestazione per ogni mandra di; Neve, diritto proibitivo della; diritto di far conserve della; Nizzo o sia  mi­suratura, diritto di; Noci, diritto di raccogliere ne' demanj uni­versali le; diritto di raccogliere ne' territorj dei particolari le; prestazione in denaro per le; Nona parte de' se­minati, prestazione della; Nonuplo, pena detta del; Notifiche, impedimento delle; Nuova gabella, prestazione detta; Nutrice, prestazione per la.

O

Obbligata, prestazione a titolo di; Occhiali, proventi di bagliva sugli; Occupazione, di difese, di demanj, di territorj, di montagne, di case ed altro; Offerta di maggio, prestazione a titolo di; Offerta di Natale, prestazione a titolo di; Officio camerarii, prestazione detta pro; Olio, prestazione  in denaro e la quinta parte dell'olio nella molitura; prestazione di  tre rotoli o di una cannata d'olio per ogni macina sul fruttato del­le ulive delle limitro­fe terre per l'immis­sione nel feudo; compera e vendita forzosa dell'; prestazione della quarta parte del­l'olio provveniente dai nuzzoli delle ulive; prestazione della sesta o settima parte dell'olio pel diritto proi­bitivo de' trappeti; proventi di bagliva sull'; Oliveti, divieto di fare gli; Oltre uso, prestazione per l'oltre uso ne' demanj comunali; prestazione forzosa per l'oltre uso ne' feudali; + Onoratico,prestazione a titolo di; Opere de' cittadini, prestazione delle; Opere di lanificio, prestazione sulle; Opere personali, prestazione in; prestazione per l'esenzione dalle; prestazione delle; Opere reali, prestazione delle; Ordinario, prestazione a titolo di; Orologio di piazza, censo sull'; Orti, divieto di far nuovi; Ortolani, prestazione dagli; Ortolizj, prestazione sugli; prestazione di mezzo tomolo di gra­no sopra ogni tomolata di terra ad uso di; Ossamastre, prestazione delle; prestazione all'erario del barone delle; prestazione all'agente del barone delle; Osservanza, prestazione detta; Osservanza di capitoli e pandette, prestazione detta; Osteria, prestazione per l'; * diritto proibitivo dell'; Ottava, prestazione sulla rendita delle dife­se comunali in ragione di; prestazione su' seminati in ragione di; Ottino, prestazione di un barile di vino per ogni otto a titolo di.

P

* Padre di fami­glia, prestazione da ogni; Paglia, prestazione in; prestazione da ciascun somerario a titolo di; * prestazione in denaro a titolo di; * Pagliaje, divieto di edificar; Pagliaritico, prestazione sulle case, detta; Palmenti, diritto proibitivo de'; Palombi agresti, prestazione de'; Paludi,divieto di far; Pancotto, gabella del;  Pandetta, prestazione in grano sotto nome di; Pane, divieto di comprar pane ne' paesi convicini; Pane a vendere, privativa del; Panetteria, estaglio per la; Panicelli de' fornari, prestazione a titolo di; Panizzare, prestazione pel permesso di; Panni, gabella de'; Panno nociato, prestazione sul; Parata, V. chiusura e difesa; Parecchiata, prestazione detta; * Parecchio, obbligo di somministrare una vettura di giumenti, o di buoi, detta; Parroco, diritto di nominare il; pagamento della congrua e dell'abitazione al parroco, ancorché di patronato del barone; Partite fiscalarie, V. fiscali; Pascipascolo, prestazione di una munta di latte a titolo di; Pascolo, prestazione a titolo di; diritto di partecipare agli emolumenti pel pascolo degli animali forestieri in tempo delle fiere; diritto di riserva del pascolo nei demanj comunali; prestazione pel pascolo delle fronde delle viti; Pasqua, strena di; proventi in uova nel giorno di; * Passaggio, prestazione a titolo   di passaggio   di scafe e ponti; Passo,  diritto del; Paste, prestazione sulla fabbrica da lavorar; Pasto al barone nella visita del feudo, prestazione a titolo di; Patenti, spedizione delle patenti agli amministratori del comune; * Patronato, * illegittimo diritto di; usurpazione di diritto di patronato sulle chiese curate, sulle cappelle e su' beneficj laicali dell'università; Pece, diritto sulla pece che si fa sul territorio del feudo; Pecora, prestazione   di  un quarto   di carne per ciascuna; * prestazione per ogni  pecora che si trovi mercata con un segno diver­so da quello stabilito dal barone; Pecore, prestazione per ogni 100; prestazione di una per ogni 50; prestazione per ogni morra di; regalo da' possessori di; Pedaggio, diritto del; Pedatico, prestazione per ciascuna carretta a titolo di; Pena, per coloro che entrassero nelle difese baronali; Pena de' danni dati, eccesso di diritti nell'esazione della; per le merci di non buona qualità; Pepe, prestazione in; Perangarie, V. animali, buoi, corrieri, giornate, trasporto. Pernotto, prestazione sotto titolo di; diritto di; Pesca, prestazione a titolo di; Pesca ne' fiumi, diritto proibitivo della; Pesca ne' lagni, idem; Pesca delle trotte ed altro pesce, idem; Pesca con due cannizzi, idem; Pesca ne' pantani, idem; pesca ne' laghi, idem; Pesce, assisa a capriccio sul; franchigia di un grano a rotolo sul; gabella del; obbligo a' pescivendoli di non ven­dere  il pesce, se prima non si fossero serviti l'erario e l'agente del barone; prestazione di un rotolo di pesce da' pescivendoli; prestazione sopra ogni barile di pesce salato; prestazione in;  prestazione della sesta sul; prestazione di rotoli sette e mezzo di pesce per ogni can tajo per la gabella; prestazione di  un  grano   per  ogsi carlino da' forestieri che comprano il; prestazione per ogni bottaccio di pesce salato; privativa sulla vendita del; proventi di bagliva sul; quindicesima sul; Pesce spada, prestazione della terza parte del; Pesi pubblici, esenzione dal pagamento de' pesi pub­blici nella rendita de' generi; Peso, diritto del; Pesonara, prestazione detta; esazione di censi, detta; + Pettorine, prestazione delle; Pezzo, bagliva a titolo di; prestazione di mezzo rotolo di carne per ogni animale che si ammazza da' particolari a titolo di; prestazione di un nero per ogni die­ci di razza a titolo di; Pezzi, prestazione di un vaso di creta dai maestri cretari per ogni fornace sotto nome di; + Piatto, prestazione a titolo di; Piattello, prestazione a titolo di; Piazza, diritto di; diritto sul pesce a titolo di; diritto sul vino a titolo di; diritto sull'olio a titolo di; diritto sugli animali salati a titolo di; diritto sugli altri generi di consumo a titolo di; prestazione  per l'affitto della; prestazione di un pezzo di fajenza e di altri generi che si portano a vendere a titolo di; Piazza  della vastasia, prestazione a titolo di; Piazza minuta, prestazione a titolo di; Piazzetta, prestazione a titolo di; Piazzolla, diritto di; Piccioni, prestazione in; * Pietre, prestazione pel cavamento delle; Piggionara, V. pesonara; Pingeria, canone per la; Pizzicheria, diritto proibitivo della; Pizzoli, prestazione da ciascun mulattiere a titolo di; Pizzuco, prestazione sugli animali due giorni prima del mercato a titolo di; Platea, censi in generi a titolo di; prestazione a titolo di; Plateatico, diritto del; Plusvalenza, prestazione a titolo di; Polizza bancale, prestazione a titolo di; Polizza finale, prestazione a titolo di; Polizze, prestazione a titolo di polizze per l'agente del barone; Pollastro, prestazione   di un pollastro dagl'irrigatori de' territorj; Pollastri, prestazione in; Polledro d'asino, prestazione per ogni; Polli, prestazione in; regalo in; Ponte, diritto sul; Porcelli, prestazione per ogni decina di; prestazione per ogni 100; Porco, prestazione   di  un quarto   di carne per ciascun; prestazione   di  un rotolo   di   filetto per ciascun; prestazione per quaranta spalle di; prestazione a titolo di spalla di; Porta, bagliva a titolo di; specie di gabella detta; + Portello, diritto di carcere, detto; Portogalli, prestazione su'; * Portolania, * abuso de' diritti di; * estagli eccessivi di; * prestazione a titolo di; * diritti  di usurpazione di; Possedorio, prestazione detta; Posti delle fiere, prestazione pe'; Praje, prestazione della terza parte della pesca delle; Prata, prestazione a titolo delle; Prati, prestazione a titolo di; Pregata, prestazione detta; Prelazione, diritto di; Prosciutti, donativi di; prestazione  in denaro per la regalia de'; prestazione, per transazione  di due fasci di pali annui e di un cerchio; in cambio del diritto di scegliere un cittadino per l'amministrazione ed esazione delle rendite feudali; di un pezzo di qualunque genere che si porta a vendere; su' generi che si contrattano;  del 20 per 100 sugli affitti delle difese; sul così detto quarto della terra; per la concessione del diritto di seminare nelle montagne; da ciascun uomo ammogliato; per l'affitto di una camera per un soldato; per ogni pezza   di fiandina  da' fabbricanti; per un pranzo dato a' cittadini; per paglia minuta o sia per le im­mondezze che si gettano nelle strade; per un bandito che ruppe i magaz­zini baronali; per la nascita di un figlio del ba­rone; Prestazione senza titolo,in denaro; * in grano; Prestazioni, diritto di obbligare una persona com­moda a prendersi per esatte le pre­stazioni appartenenti al barone; Prestazioni feu­dali, esazione detta; esazione sul bosco, detta; esazione sulle vigne, detta; Prete de' casali, prestazione per ciascun; Pretesa delle acque, prestazione a titolo di; Prevosto, diritto di nominare il; Priata, prestazione detta ;Procaccio, prestazione pel; * Proventi, prestazione a titolo di; Proventi civili, prestazione a titolo di; Purgo, diritto proibitivo del; Purgo de' panni, canone pel; Purghi, prestazione a titolo di compenso de'; Pargoli, diritto proibitivo de'.

Q

Quadrigesima, prestazione pel permesso d'anda­re a coltivare fuori il territorio del feudo, detta; Quarta, prestazione su' territorj, detta; prestazione in denaro, detta; prestazione in grano, detta; prestazione sulla rendita delle difese comunali, detta; prestazione   della   quarta parte del prodotti; Quarte baronali, prestazione a titolo di; Quarteria, diritto  della quarta parte del prez­zo de' fondi, detto; prestazione nella vendita  de' fon­di gentileschi, detta; Quarterie, prestazione detta; Quarti, prestazione a titolo di; Quartiglia, prestazione   sul  prezzo   delle   case edificate  nel suolo feudale, detta; Quarto, de' prodotti su' territorj dell'università; Quarto di ogni nero, prestazione del; Quartucciello, prestazione sul pesce detta; Quartuccio, prestazione detta; Quieto vivere, prestazione a titolo di; Quindicesima, prestazione su' prodotti, detta, V. terraggio; Quinta, prestazione della quinta  parte dei prodotti; Quinti di Fortore, prestazione detta.

R

Ragione   di  fa­miglia, prestazione a titolo di; Ragioni, prestazione a titolo di; prestazione in cera a titolo di; prestazione in colombi a titolo di prestazione in gallinacci a titolo di; prestazione in galline a titolo di; prestazione in pollastri a titolo di prestazione in denaro a titolo di; V. affida e stagli; Rame, diritto proibitivo della vendita del; Razionale, prestazione per  la provvisione del; Redditi, prestazione detta; Regio stucco, prestazione pel; Rendite baronali, prestazione a titolo di; Rettore, diritto di presentare il; Rettoria, prestazione a titolo di; Ricevute, prestazione a titolo di; Riso, prestazio-ne del quinto sul; prestazione per ogni migliaio di risi; Rifida, prestazione a titolo di rifida degli erbaggi; Riforma delle ca­pitolazioni, prestazione a titolo di; Rinnovato apprez­zo, prestazione a titolo di; Ristoppie, diritto di appropriarsi delle ristop­pie de' territorj de' particolari; Risuglia delle ca­stagne,prestazione detta; diritto di appropriarsi le ristoppie dei demanj comunali; Rivellino, prestazione detta; Robe de' morti, prestazione sotto titolo di.

S

Sacerdote, prestazione da ogni; Sacristano, prestazione pel; Salario del barricello, prestazione a titolo di; Salario  del   ser­viente, idem; Salario ad una persona per servizio della corte, prestazione a titolo di; Salario di marzo, prestazione a titolo di; Sale, prestazione a titolo di; Salma di paglia, prestazione a titolo di; Salme, prestazione per condurre le salme del barone in Napoli; Salmatica, diritto di; S. Maria, regalia nel giorno di; colletta di; S. Martino, prestazione  in galline nel giorno di; Salume, gabella del; Saluti, prestazione a titolo di; Scadenze, diritto  di succedere nelle proprietà particolari sotto titolo di; Scale, prestazione da' venditori delle; prestazione per   portolania delle; Scangio, prestazione a titolo di; Scanio, diritto di;  Scannaggio, diritto di; Scattone, prestazione detta; Scommissione di ghianda, prestazione a titolo di; Scrivania dell'erario, prestazione a titolo di; Scudella di gra­no, prestazione detta; Selve, prestazione del 5 per 100 sull'estaglio delle; Selve in demanio, prestazione a titolo di; Seminati, prestazione della quinta parte de'; prestazione della sesta de'; prestazione della settima parte de' se­minati ne' fondi de' particolari; prestazione della settima parte dei seminati ne' fondi comunali; Servennie, prestazione a titolo di; capitazione detta; prestazione su' fondi de' particolari, detta; V. covertura, terraggio, decima; Servizj forzosi, nel feudo; fuori feudo; Servizi personali, prestazioni a titolo di; Sessagesima  dei frutti, prestazione della; Sesta, prestazione   della   parte   del ricolto de' territori in ragione di; Sestina, diritto della; Seta, compra e vendita forzosa della; diritto privativo del negozio della; diritto di proibire le costruzioni del­le fornaci per la; prestazione su' fornelli da trarre la; prestazione pel diritto di bilancia per pesar la; prestazione per la lavatura della; privativa de' mangani per tirar la; gabella sulla; Settima, prestazione   della  settima parte  del ricolto; Settina, prestazione sul lino, detta; prestazione sul canape, detta; prestazione sulla melica, detta; prestazione sul grano, detta; prestazione sull'avena, detta; prestazione sui legumi, detta; prestazione sul granodindia, detta; prestazione sul germano, detta; prestazione sull'orzo, detta; Setto, diritto detto del; prestazione sul sito delle case, detta; Sfasciatura, prestazione di quattro rotoli ed un quarto di carne  della coscia  di dietro di ogni bue, vacca, o vitello a titolo di; Siepe della vigna feudale, prestazione a titolo della; Sigillata, prestazione a titolo di; Sindici, diritto della confirma de'; diritto di eleggere i sindici ligj del barone; Siti ricaduti, prestazione a titolo di; Sola, diritto proibitivo della vendita  della; Soma, prestazione sopra ciascuna; prestazione di pesce fresco sopra ciascuna; prestazione di pesce salato sopra ciascuna; prestazione di frutti secchi sopra ciascuna; prestazione di commestibili sopra ciascuna; * Somaro, prestazione per ciascun; Somari, prestazione per ogni possessore di; Spalletta, prestazione sotto nome di; Speltra o sia orzo, prestazione a titolo di; * Spese di liti, obbligazione ingiunta all'università di pagare le spese di liti fatte dal barone per le controversie di esten­sione, o di confinazione del feudo; Spicilegio, diritto proibitivo dello; Spigaggio, diritto dello; * Spighe,diritto di raccogliere le spighe dopo la messe; diritto di farsi dare dalle povere donne una porzione delle spighe rac­colte, sectis segetibus; Spille, prestazione a titolo di; Spurgo dell'aquedotto del molino, prestazione per lo; Squadra, prestazione a titolo di; prestazione pel mantenimento della; Squadra di armigeri, pagamento per mantenere la; * Staglio, prestazione sotto nome di; Stagno, dazio sullo stagno de' cretajoli; Stalla della corte, prestazione per la; Stallaggio, diritto proibitivo dello; Stalle, diritto proibitivo delle; Stalletta, prestazione per l'affitto della; Stanza di alloggio, prestazione a titolo di; Statera, diritto di; * Statonica, esazione di decime e di terraggi sopra i frutti marzatici, detta; Statonica  super animalibus alie­nigenorum; Starza, prestazione a titolo di; Starza de' mietitori, prestazione sopra ciascun mietitore forestiere, detta; Strada, prestazione per la; Strade pubbliche, diritto di vendere il suolo delle strade pubbliche del paese per farvi edifizj o gradinate; Strena, presento annuale, detto; * Strina, prestazione in galline a titolo di; prestazione in capponi a titolo di; Strumentarj, illegittimi crediti strumentarj pretesi dal barone; Subastazione, prestazione a titolo di; diritto di cui si vale  il  barone nell'affittare i proprj territorj; additamento arbitrario che stabilisce il barone nella; Suggello, diritto nella fiera del; Suggello del pane a vendere, prestazione pel; Suolo,prestazione sulle case a titolo di; Superfluo del demanio, prestazione pel; Sussidio del ca­stello, prestazione a titolo di.

T

Taglio di alberi, V. alberi, legna; Tarì della strada, prestazione da ciascuna famiglia, detta; Tasse, prestazione a titolo di; Taverna, diritto proibitivo della; prestazione in orzo ed in paglia pel mantenimento   della taverna  ba­ronale; diritto proibitivo di far taverna per alloggiamento; Tavernari, prestazione in denari da'; Tavolario, prestazione pel mantenimento del; Teatro, prestazione pel; Terraggio ne' demanj feudali, in ragion di mezza covertura sul grano, sull'avena, sulla bambagia, sul granone, su' legumi; * in ragion di covertura intera, o sia tomolo per tomolo; in ragion di doppia covertura; in ragion di undicesima; in ragione di dodicesima; in ragione di sedicesima; in ragione di tre stoppelli  per cia­scun moggio; in ragion di decima; in ragione di ottava dei seminati; Terraggio nei demanj universali, idem; * Terraggio nei territorj de' particolari, idem; * Terraggio nell'intero territo­rio del feudo, idem; Terraggio, abusi nell'esazione del; * esazione del terraggio  in generi diversi da' seminati; * esazione del terraggio alla colma; * esazione del terraggio alla rasa coll'aumento; * esazione del terraggio  della prima e della seconda   ricolta dello stesso anno; sul terreno occupato dalle fabbriche, dai tugurj, dalle aje, dagli orti, dalle cortine; coll'aumento di  uno stoppello sull'apprezzo che si fa dagli agrimensori; * Terratico fuori territorio, Terre franche, prestazione per le; Terreni sassosi, diritto di devoluzione de'; * Terreni dissal­dati, diritto di esigere il canone, la de­cima o il terraggio pe'; * proibizione di ridurre a vigne i; Terza parte, prestazione sugli erbaggi della; prestazione su' ghiandaggi della; Terza parte degli estagli delle di­fese universali, diritto della; Terze baronali,  prestazione detta; Terze di marzella, prestazione a titolo di; Terzeria, sul prezzo delle vendite delle proprietà comunali; sulla vendita de' fondi censiti; Terzeria su' frutti, diritto di; Terzeria, sul pascolo; Testa, prestazione della testa di ogni nero; prestazione della  testa di ogni animale pecorino; prestazione della  testa  di ogni ani male caprino; Testatico, prestazione da ciascun cittadino a titolo di; prestazione su buoi aratorj a titolo di; Tintiera, canone per la; Tintoria, canone per la; diritto di obbligare l'esattore de' fi­scali a prender l'affitto della; Tintura della mole, prestazione per la; Tiratura, prestazione detta; Tiro,prestazione detta; Tomolaggio, prestazione a titolo di; Tonnare, diritto proibitivo delle; Torrone, prestazione a titolo di; Traglia di paglia prestazione da ogni possessore di buoi di una; Transazione, prestazione a titolo di; Transazione di pascolo, prestazione a titolo di; Transazione delle cause criminali, prestazione sotto nome di; * Trappeti, diritto proibitivo de'; Trasporto di pie­tre da macina, prestazione a titolo di; * Tratto, prestazione da ogni bovaro a titolo di; Tredicesima del­le vettovaglie,  prestazione detta; Trentina, prestazione sotto nome di; prestazione della trentesima parte degli olj della; Tre posti, prestazione a titolo di; Tre regali a fuoco, prestazione di; Trigesima, prestazione su' fondi de' particolari a titolo di trigesima, sul grano, sull'orzo sull'avena, sulle fave, sul lino, sul vino mosto, sulla bambagia, sugli animali pecorini e caprini; Troja,prestazione per ciascuna; * prestazione per ciascuna troja che partorisce; Troje, prestazione per ogni cento.

V

Vacca, prestazione per ciascuna; Vacche, prestazione per ogni possessore di; Vacui delle vigne, prestazione pe'; terraggi su i; censi su i; Valcaturo,prestazione pel; Valimento, prestazione a titolo di; Varco de panni, prestazione pel; * Vassallaggio, prestazione da ogni capo di famiglia a titolo di; diritto  di; Vatica, prestazione per ogni stajo di olio a titolo di; Vaticali, proibizione di ospitare vaticali nelle case private; * Vedova, prestazione da ciascuna; diritto di obbligare le vedove a pagare i debiti de' mariti defunti; Vegliatoria, prestazione detta; Vendemmia, diritto di stabilire il giorno per la; Vendemmiare, diritto di licenza per; Vendite, prestazione del terzo del prezzo nelle; Vermicelleria, prestazione per la; Ventesima, prestazione della; Viaggio, diritto di obbligare i cittadini ad accompagnare il barone nel; Vicellati, prestazione detta; icenne, prestazione a titolo di; Vicita, prestazione a titolo di; Vigesima, diritto di decimare in ragione di vigesima ne' feudali; ne' demaniali comunali; ne' fondi de' particolari; diritto di decimare in ragione di vigesima sul grano, sull'orzo, sull'avena, sulle fave, sulla bambagia, sui lino, sul mosto; Vigne, diritto proibitivo di far; divieto a' cittadini di far; Vigneto, prestazione sopra ciascun; prestazione di mezzo tomolo di grano sopra ogni tomolata di terra addetta a; Vino, prestazione in; privativa di vendere il vino nel me­se di agosto; prestazione di un barile di vino sopra ciascun vigneto; diritto proibitivo di vendere il; prestazione di once 60 per ogni carico di; prestazione di una misura di vino per ogni botte; prestazione per l'imbottatura del vino mosto; diritto di vietare la vendita del vino forestiere; diritto proibitivo di vendere il vino forestiere; Visita, prestazione a titolo di; Viti, prestazione ne' territorj ex-feudali per ogni migliaio di; Vitella prestazione a titolo di; Vitello, prestazione per ciascun; Vittuaglie, diritto proibitivo sulla macina delle; prestazione sopra ogni genere di vittuaglie nell'entrare, e nell'uscire; Voce, diritto di far la voce delle vittuaglie; diritto di pagare i generi meno della; Volagno, prestazione detta.

U

Ulive,diritto proibitivo della macina delle; diritto di appropriarsi i nozzoli delle; diritto di permettere o di proibire la macinatura delle ulive ne' trappeti de' convicini feudi; prestazione della quinta  parte  delle; prestazione del terzo sul frutto delle; Undicesima, prestazione in ragione di; Uscita degli animali de' cittadini, prestazione per l'; Uscitura, diritto di; Uso civico, prestazione a titolo di; * privazione dell'; Usi civici, prestazione per la transazione degli; * Usura, sulle anticipazioni in denaro; sulle anticipazioni in generi dati per la semina; Usurpazione, di boschi, di case, di demanj, di difese, di forni, di magazzini, di molini. di territorj, di montagne; Utensili, prestazione a titolo di; prestazione a titolo di utensili della squadra; Uova, regalo in; prestazione in; Uova di pasqua, prestazione a titolo di; Uva, prestazione per   ogni   possessore   di un canestro di; Uve passe, prelazione nella vendita delle; * prestazione sulle.

Z

Zappa, prestazione per la facoltà di portare la; * Zecca, abuso de' diritti della; * estagli eccessivi della; * prestazione a titolo di diritti sulla; * usurpazione della.

 

Io credo che questo catalogo superi anche gli elogj che Rosenthal fece a' feudi d'Italia, o sia a quelli del regno di Napoli.

In Italia vix quidquam est immune ab iniquis et iniustis illicitorum vectigalium, quae quilibet etiam pagum, ntedum oppida , aut urbes possidens pro animi arbitrio emungit extorsionibus, sed aliud servat, laus Deo, Germania nostra. V. Rosent. de feudis cap. 5. cond. 34.